La domanda
In relazione al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata con legge 27 febbraio 2017, n. 18 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, è prevista la possibilità di effettuare una comunicazione rettificativa con Modello “CIM 2017” che determina l’annullamento e la sostituzione del precedente provvedimento di assegnazione del credito d’imposta e l’emissione di un nuovo provvedimento di assegnazione. Le compensazioni già avvenute sulla base del precedente provvedimento di assegnazione restano ancora valide? La comunicazione di rettifica può essere inoltrata anche se gli investimenti sono stati già completamente realizzati?
M. R. – Lecce
Si conferma la possibilità di inviare la comunicazione rettificativa anche se gli investimenti sono già stati completati. Quanto al quesito relativo alle compensazioni già avvenute, pur in mancanza di una esplicita presa di posizione sul punto da parte dell’agenzia delle Entrate, si ritiene che la risposta al quesito dipenda dal tipo di modifica che viene apportata all’originario piano di investimenti. Se si tratta di una semplice distribuzione dell’investimento complessivo tra le diverse categorie di cespiti agevolabili diversa da quella originariamente prevista, fermo restando l’ammontare complessivo dell’investimento, si ritiene che non sia nemmeno necessario inviare una nuova comunicazione all’agenzia delle Entrate, stante l’invarianza della misura del credito. In tal caso, le compensazioni già effettuate sulla base del precedente provvedimento di autorizzazione alla fruizione del credito non necessitano di alcuna correzione. Considerazioni analoghe valgono per una diversa articolazione temporale dell’investimento previsto (il cui completamento era originariamente previsto in un esercizio diverso da quello in cui effettivamente si è realizzato), posto che ciò che rileva ai fini della maturazione del credito di imposta è che gli investimenti vengano effettuati nel periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2019. In caso di variazione dell’ammontare complessivo dell’investimento, invece, valgono considerazioni parzialmente diverse perché, come anche chiarito dalla prassi (circolare 34/E/2016), l’ammontare del credito da potere usare in compensazione non può eccedere l’importo risultante dalla ricevuta dell’agenzia delle Entrate, pena lo scarto del modello F24. Ciò implica di dovere necessariamente inviare una nuova comunicazione laddove le variazioni al progetto comportino un aumento della misura del credito (ma le compensazioni effettuate sulla base del precedente provvedimento non necessitano di alcuna rettifica). Qualora invece l’importo dell’investimento complessivo (e, quindi, la misura del credito) risulta inferiore a quello comunicato all’agenzia delle Entrate, non sembra necessario inoltrare una nuova comunicazione, ma occorre verificare se le compensazioni già effettuate sulla base del precedente provvedimento autorizzativo non superino l’ammontare del credito di imposta effettivamente spettante “a consuntivo” (in caso affermativo, si ritiene che le compensazioni “eccedenti” costituiscano violazioni da rettificare con gli strumenti previsti dall’ordinamento).
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