20 aprile
Collegamento Pos - RT
Scade oggi il termine per gli esercenti al minuto e tutti coloro che devono certificare le proprie operazioni con corrispettivi telematici per il collegamento di registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico sul sito dell'agenzia delle Entrate.
Sono tenuti all'adempimento gli esercenti al minuto e tutti coloro che devono certificare le proprie operazioni con corrispettivi telematici.
Scade oggi il termine per gli esercenti al minuto e tutti coloro che devono certificare le proprie operazioni con corrispettivi telematici per il collegamento di registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico (hardware (Pos) e software (piattaforme on line e App), con gli Rt e con i Server-Rt) sul sito dell'agenzia delle Entrate (strumenti attivi a gennaio 2026).
La comunicazione va fatta direttamente dall’esercente titolare dei dispositivi o da un intermediario delegato al servizio “accreditamento e censimento dispositivi” del portale “fatture e corrispettivi”.
Agenzia Entrate, FAQ del 25-03-2026
L del 30-12-2024, n. 207 - Articolo 1.024
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 11
Agenzia Entrate, Guida operativa del 01-02-2026
Agenzia Entrate, Risposte interpelli del 20-02-2026, n. 44
DPR del 21-12-1996, n. 696 - Articolo 2
L’errata indicazione e registrazione in Rt della modalità di incasso, se contanti o elettronica, all’atto della vendita comporta la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre e senza applicazione del cumulo giuridico, quando la violazione stessa non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (articolo 11, comma 2-quinquies, Dlgs 471/1997).
In caso di mancato collegamento dello strumento di pagamento nei termini, trova applicazione la sanzione da euro 1.000 a euro 4.000 (articolo 11, comma 5, Dlgs 471) e le sanzioni accessorie della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali ad essa destinati, per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi.


