Come sanare l’errata registrazione di una fattura d’acquisto
Conviene sempre dare evidenza degli errori con annotazioni sui registri Iva già stampati
L’errata indicazione del numero o della data fattura può essere corretta con una annotazione sul registro Iva stampato. Questi errori si possono considerare violazioni "meramente formali", non sanzionabili, ai sensi dell’articolo 6, comma 5 bis, del Dlgs 472 del 1997. Le altre casistiche (importo errato o annotazione di una nota di credito come fattura, o viceversa) possono essere ricondotte essenzialmente a due tipologie di errori. Se l’errore ha generato una liquidazione Iva che chiude con un credito superiore o un debito inferiore a quello effettivo (ad esempio, nota di credito registrata erroneamente come fattura), si deve sanare la violazione tramite ravvedimento operoso. In particolare deve essere versata la sanzione del 90% per l’indebita detrazione (articolo 6, comma 6, del Dgs 471/97) e del 30%, per l’eventuale omesso versamento (articolo 13 del Dgs 471/97), ridotte nelle misure stabilite per il ravvedimento operoso (1/9 nei 90 giorni, 1/8 entro il termine della dichiarazione Iva, eccetera). Invece, se l’errore ha generato una liquidazione Iva che chiude con un credito inferiore o un debito superiore a quello effettivo (ad esempio, annotazione per un importo inferiore a quello esposto in fattura), il credito può essere recuperato in sede di dichiarazione Iva annuale come eccesso di versamento. In tutti i casi, si può dare evidenza degli errori con annotazioni sui registri Iva già stampati.
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