Il Consiglio nazionale dei commercialisti vince il ricorso contro la sospensione delle elezioni per gli Ordini locali decisa dal Tar. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, riunito il 18 novembre in camera di consiglio, con l’ordinanza 6206 pubblicata il 19 novembre.

I giudici di palazzo Spada, sottolineano la necessità di scongiurare il commissariamento dell’organo in carica e invitano il Tar a una «sollecita fissazione dell’udienza di merito», al momento calendarizzata per il 25 febbraio, una data che lo stesso Consiglio di Stato definisce “non prossima”.

Il Tar, con l’ordinanza 5547 del 16 ottobre, aveva accolto l’istanza cautelare presentata dal commercialista Felice Ruscetta e sospeso la delibera del 4 giugno con cui il Consiglio nazionale aveva indetto le elezioni per il rinnovo dei consigli degli Ordini territoriali da svolgersi l’11 e il 12 ottobre, delibera illegittima perché secondo Ruscetta, il Consiglio nazionale era decaduto per scadenza del mandato.

Il Tar aveva accolto la tesi di Ruscetta ritenendo applicabile anche al Consiglio nazionale dei commercialisti il Dl 293/94 e rinviato la trattazione del merito al 25 febbraio 2022. Il Dl 293, che in base all’articolo 1 si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato, degli enti pubblici, e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici , sancisce la loro decadenza d’ufficio quando non si procede al loro rinnovo nei tempi previsti.

Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza 6206 , ritiene fondato il ricorso del Consiglio nazionale perché la decisione del Tar si rivela monca, per ammissione dello stesso tribunale amministrativo, che non ha valutato le numerose eccezioni sollevate dalla difesa del Consiglio nazionale potenzialmente idonee - secondo Palazzo Spada - ad accreditarne la continuità operativa.

Tra queste viene ricordato che il Dlgs 139/2005, all’articolo 25 consente la proroga dei vertici fino all’insediamento del nuovo organo; si tratta di un decreto successivo al Dl 293 che regolamenta proprio la categgoria dei commercialisti. I giudici di appello richiamano poi il Dl 137/2020, articolo 31-bis, che ha prorogato le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal ministero della Giustizia per consentire le elezioni da remoto visto il protrarsi della pandemia.

Ma non è tutto. Il Consiglio di Stato ricorda al Tar che tra le ragioni del protrarsi della sospensione elettorale ci sono le pronunce cautelari assunte proprio dal tribunale amministrativo (si pensi alla sospensione e al rigetto del regolamento elettorale per il mancato rispetto delle pari opportunità).

A questo punto il decreto di indizione delle elezioni, inizialmente sospeso, torna efficace, salvo che in relazione alla data del voto ormai scaduta, che dovrà essere aggiornata.

Bisogna ricordare che gli Ordini territoriali, nell’ultima assemblea hanno chiesto al Consiglio nazionale di non dimettersi e di “resistere” alla richiesta di Ruscetta che si era detto disponibile a ritirare il suo ricorso - con una lettera inviata al ministero della Giustizia - se il Consiglio nazionale si fosse dimesso. Bisogna vedere cosa deciderà di fare il Consiglio nazionale ora che il Consiglio di Stato ne ha legittimato l’operato, e soprattutto quale posizione assumerà il ministero della Giustizia.

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