Questo articolo affronta alcuni dei quesiti formulati dai partecipanti nel corso dell'incontro di Master Contabilità e Fisco, il percorso di aggiornamento dedicato ai professionisti che si occupano in modo particolare di adempimenti, ai collaboratori di studio e ai dipendenti.

Se un soggetto residente in Italia che ha svolto attività in Austria e ha ricevuto reddito IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) esente in Austria, deve essere tassato in Italia?

La risposta dipende dal titolo giuridico dell'esenzione prevista in Austria. In linea generale, il soggetto fiscalmente residente in Italia è assoggettato a tassazione in Italia per tutti i redditi ovunque prodotti (art. 3 del TUIR). Pertanto, il fatto che il reddito sia esente nello Stato della fonte non comporta automaticamente l'esenzione anche in Italia. Occorre verificare se la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Austria o l'Accordo internazionale che disciplina l'IIASA attribuiscano anche all'Italia l'obbligo di riconoscere l'esenzione. In assenza di una specifica previsione convenzionale o pattizia, il reddito resta imponibile in Italia secondo la disciplina interna.

Nel caso in cui il contribuente sia residente a San Marino, ma abbia un rapporto di lavoro dipendente in Italia, come mi devo comportare ai fini reddituali?

Occorre innanzitutto verificare la residenza fiscale ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino e della normativa interna dei due Stati. Se il lavoratore è fiscalmente residente a San Marino e presta l'attività lavorativa in Italia, il reddito di lavoro dipendente è generalmente imponibile in Italia quale Stato in cui l'attività è svolta, salvo le specifiche disposizioni convenzionali. Il contribuente dovrà inoltre verificare gli eventuali obblighi dichiarativi a San Marino e le modalità di eliminazione della doppia imposizione previste dalla Convenzione.

Come si recuperano i dati per i movimenti in criptovalute? i contribuenti non sanno dove sia possibile reperirli nella maggior parte dei casi

Nella maggior parte dei casi i dati possono essere scaricati direttamente dalla piattaforma o dall'exchange presso cui sono detenute le cripto-attività, mediante l'esportazione dello storico delle operazioni (transaction history) o dei report fiscali messi a disposizione dell'utente. Qualora le operazioni siano state effettuate attraverso più piattaforme o wallet, può rendersi necessario ricostruire i movimenti utilizzando software specializzati di crypto tax reporting, che aggregano le informazioni provenienti dai diversi exchange mediante API o importazione dei file CSV. È opportuno procedere a tale ricostruzione con congruo anticipo rispetto agli adempimenti dichiarativi, poiché la raccolta dei dati può risultare complessa, soprattutto in presenza di operazioni effettuate su più intermediari.

Per il compenso amministratore ricevuto da società estera valgono le stesse direttive che avete comunicato relative alla pensione da stato estero?

No. I compensi degli amministratori seguono una disciplina diversa rispetto alle pensioni. Le Convenzioni contro le doppie imposizioni, conformemente all'art. 16 del Modello OCSE, prevedono generalmente che i compensi percepiti da un componente del consiglio di amministrazione possano essere tassati nello Stato di residenza della società che li corrisponde. Il residente fiscale italiano dovrà quindi verificare la specifica Convenzione applicabile per stabilire se il reddito sia imponibile anche in Italia e, in tal caso, se spetti il credito d'imposta per le imposte eventualmente assolte all'estero ai sensi dell'art. 165 del TUIR. Ogni caso richiede pertanto una verifica della Convenzione bilaterale applicabile e delle concrete modalità di tassazione nello Stato estero.

In caso di più conti detenuti presso lo stesso intermediario, il limite di 5.000 euro di giacenza media va calcolato per conto corrente o per intermediario?

In presenza di più conti correnti o depositi detenuti presso il medesimo intermediario estero, la soglia di 5.000 euro rilevante ai fini dell'IVAFE non deve essere verificata con riferimento a ciascun rapporto singolarmente considerato, bensì sulla giacenza media complessiva, determinata sommando le giacenze medie dei diversi conti, tenendo conto della quota di possesso di ciascuno.

Qualora la giacenza media complessiva così determinata non superi 5.000 euro, l'imposta non è dovuta. Resta fermo, tuttavia, l'obbligo di compilazione del quadro RW ai soli fini del monitoraggio fiscale quando il valore massimo complessivo dei depositi e dei conti correnti detenuti all'estero abbia superato, nel corso del periodo d'imposta, la soglia di 15.000 euro.

Nel caso in cui, invece, la giacenza media complessiva ecceda il limite di 5.000 euro, l'IVAFE è dovuta. In tale ipotesi ciascun rapporto deve essere indicato in un distinto rigo del quadro RW; ai fini della compilazione, nella colonna relativa alla giacenza media deve essere riportato il valore medio complessivo riferibile all'intermediario, mentre l'imposta va determinata separatamente per ciascun conto, in proporzione alla quota e al periodo di possesso.

Questo articolo affronta solo alcuni degli argomenti emersi nell’ambito del Master Contabilità e Fisco, il percorso di aggiornamento dedicato ai professionisti che si occupano in modo particolare di adempimenti, ai collaboratori di studio e ai dipendenti.

Gli incontri si tengono con cadenza settimanale in diretta sulla piattaforma digitale de Il Sole 24 Ore Professionale con possibilità di visionarli in differita.

Tutti i corsi de Il Sole 24 ORE Professionale sono consultabili nella pagina dedicata.

Riproduzione riservata Ⓒ