L’articolo 22 del c.d. decreto Omnibus (Dlgs 148/2026) è intervenuto facendo chiarezza sul tema, a lungo dibattuto, dei termini di accertamento per i componenti negativi del reddito d’impresa ad efficacia pluriennale, stabilendo che per essi, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti è stata dedotta. Ulteriori precisazioni riguardano gli effetti della notifica dell’avviso di accertamento e della presentazione della dichiarazione integrativa sui termini di accertamento, nonchè l’applicazione della novità normativa alle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali e alle quote delle spese relative a più esercizi.

Articolo 22, Dlgs 148/2026

L’articolo 22 del Dlgs 148 del 7 agosto 2026 (c.d. decreto Omnibus, in S.O. n. 30 alla Gazzetta Ufficiale 11.8.2026 n. 185) interviene, in primo luogo, sull’articolo 43 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600. Il comma 1 del citato articolo 43 dispone, come noto, che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

In tale ambito, il decreto Omnibus inserisce nell’articolo 43:

  • il comma 1-bis, in forza del quale “per i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine di cui al comma 1 decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti è stata dedotta. Intervenuta la notifica dell’avviso di accertamento, per il periodo d’imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi, si applica il comma 1. Restano fermi i poteri di controllo sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti. Resta inoltre ferma l’applicazione dell’articolo 1, comma 640, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;
  • il comma 1-ter, il quale precisa che “con riferimento alle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, nonché alle quote delle spese relative a più esercizi, la disposizione del comma 1-bis si applica per le violazioni riscontrabili al momento dell’acquisto del bene o del sostenimento della spesa”.

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