Nell’ambito della composizione negoziata della crisi (Cnc), il rinnovo delle misure protettive, con efficacia oltre il termine ordinario di 180 giorni del percorso di risanamento, comporta la proroga ex lege dell’incarico dell’esperto fino alla durata massima (trecentosessanta giorni), inoltre, tale proroga non deve essere necessariamente richiesta da “tutte le parti”, bensì solo da quelle interessate agli accordi.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27834 del 27 ottobre 2026...

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