Il legislatore tributario, modificando gli articoli 175, comma 1 bis e 177, comma 2, secondo periodo del Tuir con l’articolo 9, comma 1, lettera a) e b) del Dlgs 148/2026 (cd. Correttivo “Omnibus”), ha messo un punto fermo alla disciplina dei conferimenti minusvalenti di partecipazioni. Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, l’intervento modificativo si è reso necessario per superare le incertezze interpretative generate dalla precedente formulazione normativa, introdotta dall’articolo 17 del Dlgs 192/2024, sul valore fiscale da attribuire alle partecipazioni ricevute dal soggetto conferente.
La nuova disciplina conferma, da un lato, che le regole sulla determinazione del valore di realizzo continuano ad applicarsi anche nei casi in cui tale valore sia inferiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al conferente e introduce, dall’altro, un limite qualora risulti inferiore al valore normale della partecipazione, come definito dall’articolo 9, comma 4 del Tuir.
Conferimenti “minusvalenti”: l’evoluzione della prassi ministeriale e l’intervento operato dal Dlgs 192/2024
Si ricorda che l’articolo 6, comma 1, lettera f) della legge 111/2023 prevede la “sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel rispetto dei vigenti principi di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base alla corrispondente quota delle voci del patrimonio netto formato dalla conferitaria...


