Con la risposta 176/2026 l’agenzia delle Entrate torna, dopo il Dlgs 192/2024, sul conferimento di partecipazioni di controllo in una società semplice. Secondo l’Ufficio, il regime del realizzo controllato dell’articolo 177, comma 2, Tuir non si applica ai conferimenti a favore di società semplice, che vanno invece valutati al valore normale. Nella risposta, tuttavia, l’Agenzia non ripropone la tesi, sostenuta fino alla riforma, secondo cui la conferitaria doveva essere una società di capitali per effetto dei requisiti previsti dal comma 1 per la permuta. L’Agenzia riconosce, anzi, che la norma riformata nulla dispone in ordine alla natura della conferitaria, fondando il diniego sull’assenza, in capo alla società semplice, di un obbligo di tenuta delle scritture contabili da cui ricavare in modo oggettivo l’incremento del patrimonio netto.
Il realizzo controllato e la sua evoluzione
Come noto, il conferimento di partecipazioni costituisce, in via generale, un atto di natura realizzativa, per il quale l’articolo 9, commi 2 e 5, Tuir assume quale corrispettivo il valore normale delle partecipazioni conferite, sicché la differenza tra quest’ultimo e il costo fiscalmente riconosciuto genera una plusvalenza o una minusvalenza.
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