Le somme dovute al consulente tecnico di parte rientrano tra le spese processuali indicate dall’articolo 91, comma 1, del Codice di procedura civile e vanno liquidate d’ufficio a prescindere dalla dimostrazione dell’avvenuto esborso. È infatti sufficiente la nomina del professionista a far presumere l’assunzione dell’obbligazione di remunerarlo.

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite civili della Cassazione con l’ordinanza 24699 del 18 agosto 2026, che ha composto un contrasto interno definito «inconsapevole...

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