Il Dm Economia 30 marzo 2020 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» dell’11 maggio) amplia la platea dei soggetti ammessi alla cooperative compliance, abbassando la soglia di accesso da 10 a 5 miliardi di euro di fatturato per gli anni 2020 e 2021.
L’articolo 7, comma 4, lettera b), del Dlgs 128/2015, normativa che ha introdotto l’istituto della cooperative compliance, aveva fatto rimando a un decreto per individuare la fine della fase di prima applicazione e, progressivamente, consentire l’accesso alle società con fatturato superiore ai 100 milioni di euro. Il decreto 30 dicembre 2016 aveva fissato al 31 dicembre 2019 il termine della prima fase. Di qui il decreto in commento, che ha previsto l’abbassamento della soglia a 5 miliardi per gli anni 2020 e 2021. Soglia che quindi per il momento resta alta e non condurrà ad incrementare di molto il numero di soggetti, oggi pari a 41, che godono di questo canale privilegiato di interlocuzione con le Entrate, volto ad un esame congiunto e preventivo di tutte le situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. Sono, infatti, poche le società in Italia con un volume d’affari sopra ai 5 miliardi (mentre i soggetti sopra ai 100 milioni, ovvero la soglia minima cui si dovrebbe tendere, potenziando gli uffici che se ne occupano e snellendo il regime, sono più di 3mila). Va ricordato tuttavia che vi sono altre modalità per accedere alla cooperative. In particolare, richiamandole tutte post modifica odierna, possono accedervi:
●i soggetti residenti e le stabili organizzazioni con fatturato non inferiore a 5 miliardi di euro;
●i soggetti residenti e le stabili organizzazioni fatturato non inferiore a 1 miliardo di euro che abbiano partecipato al progetto pilota lanciato nel 2013;
● le imprese che intendono dare esecuzione all’interpello su nuovi investimenti pari almeno a 20 milioni di euro.
Inoltre i soggetti dotati dei requisiti dimensionali ai primi due punti possono chiedere l’accesso anche delle consociate residenti e non residenti con stabili organizzazioni che svolgono funzioni di indirizzo e controllo in relazione al tax control framework (ovvero il sistema di prevenzione dei rischi alla base della cooperative), non aventi autonomamente i requisiti dimensionali di accesso al regime se appartenenti a gruppi nei quali uno o più contribuenti rispetti i requisiti di 1 o 5 miliardi di euro di fatturato (ingesso per “trascinamento”).
Ad ogni modo continua lo slancio verso la compliance fiscale. A prescindere infatti dall’avere i requisiti per l’accesso alla cooperative, molte aziende, soprattutto in corrispondenza del recente obbligo di aggiornamento del modello 231/2001 ai reati fiscali di maggiore gravità, si stanno dotando di un tax control framework per la prevenzione dei rischi fiscali, che ha ottimi impatti anche sull’efficienza organizzativa delle aziende (anche sotto il profilo della continuità aziendale messa in crisi dal Covid).


