Entrata o fuoriuscita dalle zone rosse con rilevanza variabile sul tax credit locazione previsto dai decreti Ristori (Dl 137/2020) e Ristori-bis (Dl 149/2020). Le recenti estensioni del bonus ad opera del decreto 149 impongono un’attenta analisi circa gli effetti legati all’entrata o fuoriuscita dalle zone ad alto rischio in quanto la norma sul punto non è del tutto chiara e non si registrano al momento prese di posizioni ufficiali.

I soggetti ammessi
Il tax credit locazioni era già previsto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 dall’articolo 8 del Dl 137/2020 in favore di determinate categorie di operatori economici (contribuenti di cui all’allegato 1). È stato poi esteso dal decreto Ristori-bis (articolo 4 del Dl 149/2020) alle imprese che:
1) esercitano le attività individuate nell’allegato 2 e hanno la sede operativa in una zona rossa;
2) svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator) e hanno la sede operativa in una zona rossa.

Il credito d’imposta per le locazioni commerciali, spetta - indipendentemente dal volume di ricavi complessivi (intero anno) registrato nel periodo d’imposta precedente - nella misura del 60%, per gli immobili a uso non abitativo, ovvero del 30% (50% per le strutture turistico-ricettive), in caso di affitto d’azienda.

Il beneficio compete se, nel mese di riferimento (ad esempio ottobre 2020 su ottobre 2019), si registra una contrazione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Mentre per i soggetti di cui all’allegato 1 il bonus spetta indipendentemente dall’ubicazione territoriale, per quelli di cui all’allegato 2 il bonus spetta ai soggetti aventi la sede operativa nelle aree territoriali caratterizzate da uno scenario di massima gravità o da un livello di rischio alto (zone rosse).

I cambi di zona
Le zone in questione sono state però più volte modificate dalle varie Ordinanze del ministero della salute. Alle prime quattro regioni (Lombardia, Calabria, Piemonte e Valle d’Aosta, ordinanza del 4 novembre con decorrenza dal 6) dall’11 novembre si è aggiunta la Provincia di Bolzano, poi, dal 15 novembre è stato il turno di Campania e Toscana ed infine l’Abruzzo dal 22.

Calabria Piemonte e Lombardia sono passate in zona arancione con decorrenza da domenica 29 novembre.

L’effetto delle classificazioni
Ci si chiede dunque in che misura possa spettare il tax credit per i soggetti che, in presenza dei requisiti previsti dalla norma, sono stati inclusi nelle zone ad alto rischio in un momento successivo rispetto all’entrata in vigore del decreto Ristori-bis.

Analogo ragionamento, al contrario, potrebbe poi essere posto con riferimento alle Regioni che passeranno, da qui a fine anno, in zone con rischio più basso (arancioni o gialle). Per tali soggetti non è chiaro se il credito d’imposta debba essere ragguagliato o meno al periodo di permanenza nelle zone rosse, o se come auspicabile basta il transito in zona rossa per far scattare l’applicabilità del bonus per l’intero mese di riferimento.

In altre parole andrebbe chiarito, ad esempio, se per una attività con sede in Toscana se il bonus spetta per l’intero mese di novembre o solo per la frazione che va dal 15 novembre a fine mese. Analogamente andrebbero chiariti gli effetti di una eventuale fuoriuscita dalla zona rossa di una Regione (ad esempio la Lombardia a partire dal 29 novembre).

Sul punto è opportuno segnalare però che la norma non precisa a quale data occorre verificare l’inclusione della Regione nella zona rossa. Letteralmente l’articolo 4 del Dl 149/2020 fa riferimento alle zone rosse «individuate con le Ordinanze del ministero della Salute» adottate ai sensi dell’articolo 3 del Dpcm del 3 novembre 2020 lasciando in tal modo intendere che si debba avere a riferimento non solo le prime zone rosse individuate dal ministero il 4 novembre scorso ma anche quelle dei successivi decreti.

In ragione di ciò, verrebbe da dire che la sola permanenza per un giorno in zona rossa legittimerebbe la fruizione del bonus almeno per l’intero mese di riferimento. La questione andrebbe comunque chiarita in modo ufficiale al fine di dissipare i legittimi dubbi degli operatori del settore.


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