La domanda
Un professionista, in regime forfettario, nel 2024 acquista crediti fiscali da bonus edilizi utilizzabili dal 2025. A fronte del superamento del limite dei ricavi nel 2024, dall’anno successivo lo stesso professionista passa al regime ordinario semplificato. Si chiede come devono essere trattate le quote di credito utilizzate nel 2025 tenuto conto che, in base alla nuova formulazione dell’articolo 54 del Tuir (Dpr 917/1986) e alle risposte agli interpelli dell’agenzia delle Entrate, per i crediti acquistati dal 2024 il costo rileva nell’anno di sostenimento e il ricavo nell’anno di utilizzo del credito, e che nel 2024 il costo di acquisto sostenuto dal professionista non ha avuto rilevanza fiscale essendo egli in regime forfettario.
S. N. - Modena
Il profilo reddituale dei crediti d’imposta (in particolare da bonus edilizi, esclusi comunque quelli conseguiti a titolo di corrispettivo di una prestazione professionale o risultanti da dichiarazione) posseduti dal lavoratore autonomo è stato interessato da diversificati documenti interpretativi di fonte amministrativa, che hanno riconosciuto l’irrilevanza fiscale per gli acquisti avvenuti fino al 2023 (risposta a interpello 472/2023) e l’imponibilità per quelli acquistati successivamente (risposte...



