Adempimenti

Dati sanitari per la precompilata, invio entro gennaio 2021 con l’indicazione della modalità di pagamento

Il decreto Mef del 19 ottobre prevede che il sistema Tessera sanitaria sarà l’unico canale di trasmissione

Il sistema della Tessera sanitaria (Ts) diventerà l’unico veicolo di invio dei dati da parte degli operatori sanitari, che potranno avvalersi di tale canale per adempiere a tutti gli obblighi fiscali di trasmissione: l’invio dei dati alla precompilata, l’emissione di fatture per le quali le norme sulla privacy vietano l’e-fattura Sdi e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Lo stabilisce un decreto del Mef del 19 ottobre (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 29 ottobre), che a fronte di questa semplificazione contiene anche un aggravio burocratico: i dati di spesa sanitaria e veterinaria trasmessi al sistema Ts dovranno indicare le modalità di pagamento tracciato, nei casi in cui è obbligatorio per la detrazione. Per i dati del 2020 c’è tempo fino a gennaio 2021. Dal 1° gennaio 2021 la trasmissione sarà su base mensile, entro la fine del mese successivo.

Per le spese sanitarie e veterinarie sostenute dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Ts li trasmetteranno, entro gennaio 2021, secondo le modalità già previste dai vari decreti attuativi dell’articolo 3 del Dlgs 175/2014, integrandoli però con l’indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie. Tale informazione è obbligatoria per tutte le spese per cui la legge di Bilancio 2020 ha introdotto l’obbligo di tracciatura, salvo che rientrino nelle casistiche di esclusione (acquisto di medicinali, anche veterinari, e dispositivi medici; prestazioni sanitarie di strutture pubbliche e private convenzionate).

Dal 1° gennaio 2021 i dati dovranno essere trasmessi indicando, in aggiunta alla modalità di pagamento:
•il tipo di documento fiscale (in modo da dare separata evidenza alle fatture rispetto agli altri documenti);
•l’aliquota Iva (o la natura se non soggetta ad iva perché esente o per altro motivo) di ciascuna operazione;
•l’eventuale opposizione del cittadino all’invio dei dati alla precompilata. In tal caso i dati sono trasmessi al sistema Ts senza indicare il codice fiscale.

I dati di spese sanitarie e veterinarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 saranno resi disponibili all’agenzia delle Entrate, aggregati per tipologia di spesa, escludendo tutti quelli pagati con modalità non tracciabili. Saranno però visibili dall’Agenzia le spese sanitarie pagate in contanti per le quali non vi è l’obbligo di tracciatura, già ricordate poco sopra.

L’accesso dell’Agenzia sarà esclusivo ed avverrà con sistemi informatici, per le sole finalità di cui all’articolo 3 del Dlgs 175/2014 (elaborazione della dichiarazione dei redditi e controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili).

Il cittadino potrà accedere informaticamente ai dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie indicate nella dichiarazione precompilata, compresi la tipologia di pagamento e aliquota o natura Iva, ma non vedrà i dati per cui si è opposto all’invio (che infatti sono trasmessi senza il codice fiscale). Chi vuole correggere o integrare i dati della precompilata inserendo un nuovo documento deve indicare anche la modalità di pagamento tracciato e potrà anche rettificare le informazioni aggiuntive (natura documento, trattamento Iva). Si potranno anche modificare i dati di un documento fiscale già presente, comprese le informazioni aggiuntive e correggendo le modalità di pagamento. La precompilata calcolerà le detrazioni escludendo le spese sanitarie pagate con strumenti non tracciabili. Il cittadino potrà anche consultare i dati del sistema Ts, e potrà accedere, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche alle spese sanitarie escluse dalla precompilata perché non tracciate, in modo da potere eventualmente correggere spese escluse per errore ma pagate con mezzi ammessi.

Dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Ts invieranno solo al sistema Ts i dati di tutti i corrispettivi giornalieri, utilizzando gli strumenti tecnologici (registratori telematici) già configurati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Per le fatture relative a prestazioni sanitarie per cui è vietata la fattura Sdi (articolo 10-bis del Dl 119/2018), l’Agenzia avrà accesso ai dati per finalità di controllo in materia tributaria e doganale, ma per rispetto della privacy non potrà accedere al codice fiscale dell’assistito.

L’accesso dell’Agenzia ai corrispettivi giornalieri trasmessi al sistema Ts sarà disciplinato da un decreto del Mef, sentito il Garante per i profili privacy.

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