Definizione liti pendenti, pronti modello e istruzioni per le domande: c’è tempo fino al 30 giugno 2023
Oltre alla presentazione dell’istanza entro la stessa scadenza bisognerà versare la prima o unica rata
Parte la corsa alla definizioni delle liti pendenti previste dalla manovra. Con la pubblicazione di provvedimento, modello e istruzioni di compilazione da parte delle Entrate i contribuenti interessati hanno gli strumenti operativi per accedere alla sanatoria se ne possiedono i requisiti. La domanda di definizione (disciplinata dall’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 197/2022) va presentata entro il 30 giugno 2023 per ciascuna lite autonoma pendente in ogni stato e grado del giudizio. Entro lo stesso termine deve inoltre essere pagato l'intero importo per la definizione o, in alternativa, se ammesso il pagamento rateale, la prima rata (è previsto un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo). Le istruzioni approvate insieme al modello forniscono le indicazioni utili per determinare gli importi dovuti.
L’ambito di ammissione
Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023) in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Nel provvedimento di oggi viene precisato che si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest'anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
La presentazione della domanda
Entro il prossimo 30 giugno deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate - direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato - una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (cioè relativa al singolo atto impugnato). In attesa dell'attivazione di un servizio specifico per la compilazione e la trasmissione telematica, è possibile presentare la domanda inviandola all'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dell'Ufficio che è parte nel giudizio.Modalità e termini di versamento - La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell'importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno 2023. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.