Le novità introdotte ad agosto dall’articolo 12 del Dlgs 148/2026 (decreto Omnibus) non risolvono l’annosa questione della possibilità di operare la detrazione dell’Iva nella liquidazione di dicembre per le fatture “a cavallo d’anno”. Resta infatti fermo il divieto di includere tali fatture nella liquidazione Iva del mese di dicembre, potendosi comunque operare la detrazione nella dichiarazione Iva.

Nel caso, ad esempio, di una fattura emessa dal cedente/prestatore il 30 dicembre 2026, ma ricevuta dal cessionario/committente il 4 gennaio 2027, grazie alla nuova disciplina è possibile alternativamente (ed esclusivamente):

  • registrare la fattura entro il 30 aprile 2027 e imputare la detrazione alla dichiarazione Iva 2027, relativa al periodo d’imposta 2026;
  • detrarre l’imposta in una qualsiasi liquidazione periodica del 2027, ovvero di un anno successivo purché entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo (quindi entro il 30 aprile 2029).

In base all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del Dpr 100/1998, continua infatti a sussistere il divieto di retro-imputazione alla liquidazione del mese di dicembre per le fatture a cavallo d’anno, in quanto il decreto Omnibus non è intervenuto su tale disposizione.

In altre parole, per quanto riguarda le fatture a cavallo d’anno, la normativa in vigore stabilisce tuttora che l’importo della detrazione debba essere quello determinato:

  • sulla base delle annotazioni eseguite nei registri relativi ai beni e ai servizi acquistati, con riferimento ai documenti di acquisto di cui è in possesso;
  • sulla base dei documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.

La facoltà di detrarre l’Iva nel mese precedente, qualora la fattura sia stata registrata entro il 15 del mese successivo, continua a non essere applicabile ai documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente, ma ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese di gennaio.

Si tratta di una delle questioni più dibattute e controverse in materia di detrazione dell’Iva, tanto che dal punto di vista prettamente operativo in alcuni casi le software house associate ad AssoSoftware, nel tempo, hanno dovuto rendere più flessibili i propri gestionali per consentire, “a richiesta”, di poter operare la detrazione dell’Iva nella liquidazione del mese di dicembre per le fatture passive a cavallo d’anno emesse a fine anno dal cedente/prestatore, ricevute e registrate dal cessionario/committente nei primi giorni di gennaio dell’anno successivo. Da questo punto di vista, in assenza di ulteriori interventi normativi, ovvero di chiarimenti ufficiali da parte dell’agenzia delle Entrate, le software house dovranno mantenere gli attuali controlli all’interno dei propri gestionali.

Diverso è invece l’adeguamento ai gestionali che sarà necessario per recepire il più ampio termine consentito dal decreto Omnibus, in relazione alla registrazione delle fatture passive e alla detrazione Iva delle stesse.

Il decreto Omnibus, nel modificare gli articoli 19 e 25 del Dpr 633/1972 e contestualmente gli articoli 56 e 88 del Dlgs 10/2026 (nuovo Testo unico Iva, in vigore dal 2027), è infatti intervenuto su due aspetti molto importanti, che riguardano:

  • il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati che sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, che può ora essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto. Secondo la formulazione previgente, invece, il diritto alla detrazione poteva essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione era sorto;
  • l’annotazione delle fatture ricevute nell’apposito registro degli acquisti che deve essere effettuata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura. Secondo la formulazione previgente, invece, l’annotazione delle fatture nel registro degli acquisti doveva essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Gli aggiornamenti dei gestionali per i quali dovessero rendersi necessari specifici adeguamenti, saranno resi disponibili dalle software house in tempo utile per poter adempiere tempestivamente a tutti gli obblighi fiscali connessi.

Il tutto, naturalmente, salvo che la Corte di Giustizia Ue non accolga la proposta dell’Avvocato generale di escludere la possibilità di detrarre l’Iva relativa alle fatture ricevute all’inizio dell’anno anche in sede di dichiarazione annuale. Un’eventualità che potrebbe rimettere in discussione le scelte compiute dal legislatore con l’articolo 12 del Dlgs 148/2026, appena entrato in vigore.

Riproduzione riservata Ⓒ