Adempimenti

Detrazioni immutate per coniuge e figli dai 21 anni a carico

L’assegno unico sostituisce anche la prestazione previdenziale dell’assegno per il nucleo familiare, che dal primo marzo non sarà più erogato in busta paga dal datore di lavoro

L’introduzione dell’assegno unico universale non elimina tutti gli adempimenti a carico del datore di lavoro

di Barbara Massara

Dal 1° marzo nella busta paga dei lavoratori dipendenti rimarranno solo le detrazioni per i figli a carico dai 21 anni in su, oltre a quelle per coniuge a carico e per gli altri familiari a carico dell’articolo 433 del codice civile. Per i figli di età inferiore ai 21 anni, in sostituzione della detrazione fiscale, i genitori riceveranno infatti dall’Inps l’assegno unico universale, previa presentazione dell’apposita domanda.

L’unico caso in cui le detrazioni per figli potrebbero essere cumulate con l’assegno unico universale è quello dei figli disabili, in quanto l’assegno unico è riconosciuto a prescindere dall’età e, come confermato dall’Inps nella circolare 23/2022 e dall’agenzia delle Entrate nella circolare n. 4/2022, i due benefici sono cumulabili.

Pertanto per i soli figli disabili di età pari o superiore ai 21 anni da marzo i genitori avranno congiuntamente diritto sia alla detrazione per figlio riconosciuta dal datore di lavoro in busta paga, sia all’assegno unico universale erogato dall’Inps.

Come sempre, la detrazione fiscale è subordinata alla condizione che il figlio sia fiscalmente a carico dei genitori, e cioè che abbia un reddito annuo fino a 4mila euro se di età non superiore a 24 anni, ridotto a 2.840,51 euro se over 24 anni, mentre ai fini dell’assegno unico, il figlio deve soltanto ricadere in una delle situazioni di disabilità elencate dalla normativa in materia di Isee (allegato 3 del Dpcm 159/2013).

Le detrazioni per figli fino a 20 anni e 364 giorni, sostituite da marzo dall’assegno unico, saranno invece attribuite nel 2022 solo per i primi due mesi (gennaio e febbraio), in misura pari a 2/12 della detrazione annua, salvo, come sempre, il conguaglio a fine anno in base al reddito complessivo.

Al riguardo l’agenzia delle Entrate nella circolare n. 4/2022, ha chiarito che per i figli under 21 anni fiscalmente a carico, anche dopo il 28 febbraio i genitori continueranno a fruire delle detrazioni e delle deduzioni per oneri sostenuti, nonché delle relative agevolazioni fiscali in materia di welfare.

Dal prossimo marzo cesseranno di essere applicate dal sostituto le specifiche maggiorazioni delle detrazioni per figli a carico, in quanto abrogate, quale quella spettante per ciascun figlio a partire dal terzo, quella per figlio disabile, quella per figlio con meno di tre anni nonché la speciale detrazione per famiglie numerose con almeno 4 figli.

Al riguardo, l’agenzia delle Entrate ha recentemente precisato che la detrazione per famiglie numerose sarà riconosciuta dal sostituto per i primi due mesi del 2022, anche se il quarto figlio dovesse nascere dopo il 28 febbraio.

Tutte queste maggiorazioni saranno infatti assorbite dall’assegno unico, costituito da un importo base (differenziato in funzione dell’Isee), integrato da specifiche maggiorazioni attribuite in presenza di particolari situazioni (ed esempio, per un figlio disabile, per nuclei con almeno 4 figli, eccetera.

L’assegno unico sostituisce anche la prestazione previdenziale dell’assegno per il nucleo familiare, che dal primo marzo non sarà più erogato in busta paga dal datore di lavoro.

In realtà gli assegni nuclei familiari abrogati e sostituiti dalla nuova misura di sostegno alla famiglia e alla natalità, sono quelli applicabili ai nuclei con almeno un figlio minore nonché ai cosiddetti nuclei orfanili, cioè senza genitori.

Dal 1° marzo i datori di lavoro continueranno invece a erogare gli assegni per il nucleo familiare in favore dei nuclei senza figli con entrambi i coniugi o monoparentali, con almeno un altro componente (fratello/sorella/nipote) inabile o non inabile, che rappresentano situazioni meno frequenti.

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