La cartella esattoriale che non sia stata preceduta da un atto impositivo motivato deve essere – essa stessa – motivata in modo congruo, sufficiente e intelligibile. È questo in sintesi il principio espresso dalla Cgt Roma che, con la sentenza n. 1646/39/2026 (presidente e relatore Martinelli) recepisce l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Nel caso sottoposto all’esame dei giudici capitolini, una società impugnava una cartella di pagamento in materia di Iva, eccependone...

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