Finanza

Dichiarazione non finanziaria al test green

Circolare 1 sul regolamento europeo sulla tassonomia delle attività ecosostenibili

La circolare 1 di Assonime riguarda il regolamento europeo sulla tassonomia delle attività ecosostenibili in relazione agli obblighi informativi nell’ambito della dichiarazione non finanziaria (Dnf).

Il regolamento tassonomia definisce i criteri per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile partendo dall’individuazione di sei obiettivi ambientali e si applica a livello di misure adottate da Ue e Stati Ue, di regole di trasparenza dei partecipanti ai mercati finanziari, di obblighi informativi a livello di Dnf.

L’Atto clima del 2021

L’Atto clima del 2021 definisce quando un’attività si può considerare “ecosostenibile” e la classificazione delle attività economiche segue i codici Nace (codici Ateco in Italia).

In base all’articolo 8 del regolamento tassonomia, le imprese soggette all’obbligo di pubblicare la Dnf (società quotate, istituti bancari, imprese assicurative) devono includere in tale documento anche informazioni su come e in che misura le attività dell’impresa sono associate a attività economiche ecosostenibili.

L’obbligo di comunicazione ha per oggetto tre indicatori quantitativi di prestazione (Kpi) costituiti da:

1 la quota di fatturato proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche ecosostenibili;

2 la quota di spese in conto capitale relative ad attivi o processi associati ad attività economiche ecosostenibili (CapEx);

3 la quota di spese operative relative ad attivi o processi associati ad attività economiche ecosostenibili (OpEx).

Il perimetro di rendicontazione segue l’area della Dnf, per cui se la dichiarazione è individuale la rendicontazione di ecosostenibilità sarà anch’essa individuale, se la Dnf è consolidata allora la rendicontazione riguarderà il gruppo.

I Kpi sono ricavabili dai dati di bilancio, in particolare quello d’esercizio in caso di Dnf individuale, quello consolidato in caso di Dnf consolidata.

Della produzione di tali informazioni sono responsabili tutti gli amministratori.

Circa i controlli, invece, vi sarà quello dei revisori, che non dovrebbe applicarsi alla conformità, e quello del collegio sindacale in un’ottica di valutazione dei rischi e di adeguatezza dei metodi e delle procedure.

È dubbio se vi sia anche una responsabilità specifica del dirigente preposto.

Gli indicatori di prestazione

Circa la definizione dei Kpi delle imprese non finanziarie vanno utilizzate tabelle per le informazioni qualitative (obbligatorio) e quantitative (raccomandato). Si utilizza la stessa valuta dei bilanci con confronto anche con i Kpi dell’esercizio precedente.

La quota di fatturato rappresenta la porzione di ricavi derivanti da servizi o prodotti che originano da attività economiche allineate alla tassonomia e deve essere calcolata come la parte dei ricavi netti ottenuti da prodotti o servizi, anche immateriali, associati ad attività economiche allineate alla tassonomia (numeratore), divisa per il complesso dei ricavi netti (denominatore), presi dal bilancio d’esercizio o dal consolidato.

Similmente si calcolano la quota delle spese in conto capitale e la quota delle spese operative.

Le informazioni integrative

Le informazioni integrative riguardano tre aree tematiche:

1 i principi contabili;

2 la valutazione della conformità al regolamento tassonomia;

3 le informazioni di natura contestuale relative a ciascun Kpi.

Al numeratore potranno essere inserite le spese dei cosiddetti piani capex, ovvero quei piani d’investimento che mirano a espandere le attività economiche allineate alla tassonomia dell’impresa o a migliorare le attività economiche ammissibili alla tassonomia per allinearle ad essa con un orizzonte temporale di cinque anni.

Più dati dal 2023

Nelle Dnf pubblicate dal primo gennaio 2022 (riferite all’esercizio 2 dell’anno 2021) si dovranno fornire informazioni solo in merito alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, mentre per quelle pubblicate in data successiva al primo gennaio 2023, la Dnf dovrà comprendere le informazioni relative anche agli altri obiettivi climatici.

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