Gli enti del Terzo settore (Ets) iscritti al Runts, le fondazioni e le associazioni riconosciute operanti nei settori della tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, nonché tutti gli altri enti per i quali tale obbligo è previsto dalla legge, sono tenuti ogni anno a trasmettere telematicamente all’agenzia delle Entrate i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro detraibili o deducibili effettuate da persone fisiche nell’anno precedente.
Tale comunicazione permette all’agenzia delle Entrate di acquisire i dati delle donazioni fiscalmente rilevanti necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, consentendo ai contribuenti di ritrovare precompilati, nella propria dichiarazione, gli importi delle donazioni effettuate tra gli oneri fiscalmente detraibili o deducibili.
Finora l’obbligo ha interessato esclusivamente gli enti per i quali, dal bilancio di esercizio approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultavano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.
Dal 2027 tale obbligo, indipendentemente dalla soglia di 220.000 euro, potrebbe estendersi a tutti gli Ets iscritti al Runts destinatari delle erogazioni liberali di cui all’articolo 83, commi da 1 a 4, del Dlgs 117/2017, ferme restando le disposizioni previste per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Se ciò verrà confermato, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 16 marzo 2027, con riferimento a tutte le erogazioni effettuate dai donatori nel corso del 2026, i cui importi verranno riportati nei modelli dichiarativi 730/2027 o Redditi Pf 2027, relativi al periodo d’imposta 2026.
Col venir meno della soglia di 220.000 euro, la platea degli enti obbligati dal 2027 sarà, quindi, molto più estesa, a beneficio dei contribuenti che hanno effettuato erogazioni liberali agli enti più piccoli.
Ma come si è arrivati al venir meno della soglia dei 220.000 euro a partire dal 2027?
In effetti, la soglia di 220.000 euro, prevista dall’articolo 1, comma 2, del Dm 1° marzo 2024, non è stata espressamente abrogata, ma cessa di trovare concreta applicazione a decorrere a partire dal momento in cui acquisteranno efficacia le disposizioni previste dal comma 7 del medesimo articolo.
Il meccanismo è questo:
- il comma 2 stabilisce, per il regime ordinario/transitorio, l’obbligo di comunicazione per gli enti che hanno ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 220.000 euro;
- a seguire, il comma 7 prevede che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea prevista dall’articolo 101, comma 10, del Codice del Terzo settore (Cts), l’obbligo venga esteso a tutti gli enti iscritti al Runts, senza l’applicazione di alcuna soglia.
In realtà sul piano strettamente giuridico, non è mai intervenuta un’autorizzazione formale della Commissione europea nei termini previsti dal comma 7. È invece pervenuta una “Comfort letter” del 7 marzo 2025, con la quale i servizi della Commissione hanno espresso una valutazione favorevole sulle disposizioni fiscali esaminate. La “Comfort letter” non equivale, però, a un’autorizzazione formale.
Gran parte della stampa specializzata, tuttavia, dà per certa l’entrata in vigore del nuovo obbligo dal 2027. È comunque opportuno, nonché necessario, attendere una conferma definitiva da parte dell’agenzia delle entrate.
La comunicazione
È utile ricordare che la comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, con la trasmissione di un file telematico che può essere predisposto anche mediante l’utilizzo del proprio gestionale, utilizzando il software di controllo messo a disposizione gratuitamente dall’agenzia delle Entrate, eventualmente avvalendosi degli intermediari fiscali abilitati.
La sequenza dei record all’interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:
- presenza obbligatoria di un solo record di tipo “0”, posizionato come primo record della fornitura;
- presenza di uno o più record di dettaglio “1” e/o “2” previsti dalla tipologia di comunicazione;
- presenza obbligatoria di un solo record di tipo “9”, posizionato come ultimo record della fornitura.
Per approfondimenti sul tracciato telematico e sulle specifiche tecniche è possibile consultare l’apposita area pubblica del sito dell’agenzia delle Entrate.
A livello tecnico non dovrebbero rendersi necessari specifici adeguamenti dei gestionali che già gestiscono l’adempimento, prodotti dalle aziende associate ad AssoSoftware, stante che non si prevedono variazioni delle specifiche tecniche e dei tracciati attualmente in vigore. L’estendersi della platea dei soggetti obbligati potrebbe tuttavia convincere le software house che finora non avevano sviluppato specifiche funzionalità, a predisporre un apposito modulo sulla base della numerosità delle richieste pervenute dai propri clienti.


