Oltre alle ipotesi fisiologiche di trasmissione dei modelli dichiarativi per l’imposta sul valore aggiunto (tempestive e correttive) e a quelle di patologia più o meno grave (tardività e omissione), vi è la “via di mezzo” rappresentata dalle dichiarazioni integrative, con cui si prospetta all’Amministrazione finanziaria una rappresentazione dei fatti diversa da quella originariamente resa nota – in melius o in peius per i dichiaranti. Circostanza da cui derivano effetti diversi, sia di tipo sanzionatorio che sostanziale.

Premessa

Oltre le fattispecie in cui i modelli Iva vengono inviati in maniera non tempestiva, sia validamente (per le tardive) che no (in caso di omissione), sono da prendere in esame le casistiche in cui l’iniziale prospettazione dei fatti e dei dati oggetto di dichiarazione viene ritrattata; analizzando altresì le ripercussioni che da ciò derivano, sia in termini sanzionatori che di altro tipo.

La dichiarazione integrativa

La dichiarazione “integrativa” è quella che viene modificata, in melius o in un peius rispetto al contribuente ...

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