1. In sintesi

La dichiarazione dei redditi di società di capitali (così come accade anche per società di persone ed imprese individuali), il cui termine di trasmissione per i soggetti con esercizio solare è in scadenza il prossimo 31 ottobre, richiede l’inserimento di una serie di dati ed informazioni, che come tali non incidono sul calcolo delle imposte.

Si tratta quindi di prospetti e quadri del modello dichiarativo che spesso vengono compilati successivamente alle fasi di versamento delle imposte e tipicamente in fase temporale più vicina al momento di invio. Sempre in questa fase temporale è poi necessario ricontrollare i dati inseriti nel frontespizio e nel quadro RO, in modo da cogliere e recepire eventuali variazioni intervenute rispetto all’anno precedente e/o rispetto al momento di determinazione delle imposte dovute in base al medesimo modello dichiarativo.

2. I termini di trasmissione

Il termine di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi per le società di capitali ed in generale per i soggetti Ires trova disciplina nell’articolo 2, comma 2, Dpr 322/1998, oggetto di recenti e plurime modifiche.

In primo luogo è intervenuto sui termini dichiarativi l’articolo 11 del Dlgs 1/2024, che poneva il termine dichiarativo al nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Poi è intervenuto l’articolo 2 del Dlgs 108 dello scorso 5 agosto, contenente disposizioni in tema di concordato preventivo biennale, che ha portato il termine dichiarativo dal nono al decimo mese dopo la chiusura del periodo d’imposta.

Nel seguente prospetto si riportano quindi i termini dichiarativi come ora previsti.

Il 31 ottobre 2024 scade quindi il termine di trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali per il 2023 delle società di capitali aventi esercizio solare.

Per i soggetti con periodo non solare, il termine è mobile andando a cadere alla scadenza del decimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio. Tuttavia il comma 2 dell’articolo 1 del Dlgs 1/2024 ha previsto un regime transitorio per questi soggetti, disponendo che le società con esercizio non solare, relativamente al periodo in scadenza prima del 31 dicembre 2023 hanno in ogni caso un termine di 11 mesi, per poi applicare il piu’ ristretto termine di 10 mesi a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

Ad esempio quindi società con periodo in scadenza al 30 settembre 2023 ha presentato la propria dichiarazione entro la fine dell’undicesimo mese successivo e quindi entro il 31 agosto 2024. La medesima società per il periodo in scadenza al 30 settembre 2024 presenterà la propria dichiarazione entro la fine del decimo mese successivo e quindi entro il 31 luglio 2025.

A livello pratico le dichiarazioni trasmesse nei termini di cui sopra ma scartate dal servizio telematico si considerano tempestive se ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla comunicazione dell’Agenzia che motiva lo scarto.

Rimane infine fermo che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono valide, salvo le sanzioni previste dagli articoli 2 e 8, Dpr 322/1998; oltre oltre tale termine le dichiarazioni sono omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta dovuta.

3. Il frontespizio

Una volta individuati i corretti termini dichiarativi, in fase ante trasmissione è necessaria una riverifica dei dati inseriti nel frontespizio, composto da otto riquadri in cui vanno inseriti: il tipo di dichiarazione presentata, i dati della società, i dati del rappresentante firmatario della dichiarazione, la firma della dichiarazione e i quadri compilati, il visto di conformità, la certificazione tributaria e l’impegno alla presentazione telematico.

È, inoltre, prevista una sezione Altri Dati in cui inserire, fra l’altro le informazioni relative al canone rai, i dati relativi ad Onlus, cooperative sociali e imprese sociali nonché situazioni particolari. In coordinamento con il frontespizio va ricontrollato anche il quadro RO contenente elenco e dati degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell’organo di controllo.

La Casella VO

Si ricorda che la casella quadro VO va compilata solo nelle ipotesi residuali in cui soggetti esonerati o non tenuti alla dichiarazione Iva/2024 debbano comunicare opzioni o revoche: si barra l’apposita casella nel frontespizio e si allega alla dichiarazione dei redditi il quadro VO della dichiarazione Iva/2024 2024.

Le fattispecie di dichiarazioni

Per quanto attiene poi le fattispecie di dichiarazioni correttive o integrative, si ricorda che è correttiva nei termini la dichiarazione trasmessa entro il termine ordinario in sostituzione di precedente dichiarazione già inviata. Le caselle inerenti la dichiarazione integrativa vanno invece utilizzate in tutti i casi di dichiarazioni modificative di quella originaria presentate oltre il termine naturale. Va qui specificato che la casella da utilizzare in via generale in questi casi è la prima che si incontra titolata dichiarazione integrativa, mentre la seconda casella che fa riferimento anche all’articolo 2, comma 8-ter, Dpr 322/1998 va barrata al solo fine di variare l’originaria richiesta di rimborso in richiesta di utilizzo in compensazione. Ancora piu’ particolare è poi l’uso della casella dichiarazione integrativa errori contabili, da barrare per la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per correggere errori contabili di competenza oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (articolo 2, comma 8-bis, Dpr 322/1998).

I dati della società e termini bilanci

Per quanto attiene poi i dati relativi alla società, si sottolinea che va riportata la denominazione sociale risultante dall’atto costitutivo senza abbreviazioni, ad eccezione della natura giuridica da indicare in forma contratta (ad es. Srl). Ostica può essere l’informazione inerente i dati relativi all’approvazione del bilanci o effetto fusione/scissione. Qui infatti vanno inseriti distintamente:

1. Data di approvazione effettiva del bilancio (o data di efficacia giuridica di fusione/scissione);

2. Termine statutario ultimo per l’approvazione del bilancio, tenendo conto anche dell’avvenuta fruizione del maggior termine sino a 180 giorni (in luogo del termine ordinario di 120 giorni);

3. Periodo d’imposta, campo da compilare in ogni caso e quindi anche quando trattasi di esercizio solare.

Ad esempio quindi società Alfa srl che ha approvato il bilancio il 25 aprile 2024 con termine statutario al 29 aprile 2024 indica la prima come data di approvazione effettiva e la seconda come data di approvazione statutaria. Se invece altra società Beta ha fruito della proroga a 180 giorni per riorganizzazione interna approvando il bilancio il 10 giugno 2024: indicherà data effettiva il 10 giugno 2024; termine statutario il 29 giugno 2024. Può anche accadere che in presenza di termine ordinario di 120 giorni il bilancio venga approvato in seconda convocazione successivamente e quindi si indicherà ad esempio data di effettiva approvazione il 20 maggio 2024 e termine statutario il 29 aprile 2024.

Le caratteristiche della società

Sempre in riferimento alle caratteristiche della società, vanno indicati in apposite caselle, rispettivamente, stato, natura giuridica e situazione. In riferimento allo stato le opzioni sono soggetto in normale attività – 1; soggetto in liquidazione – 2; soggetto in fallimento o simile -3 e soggetto estinto – 4. La natura giuridica è legata al tipo di soggetto e per le società a responsabilità limitata corrisponde al codice 2. Infine la situazione della società è legata ad eventuale stato di liquidazione, fallimento o estinzione mentre in situazione normale va inserito il codice 6.

Di seguito si riporta esempio compilazione per Srl in normale attività

I dati del firmatario

Per quanto attiene poi i dati del rappresentante, firmatario della dichiarazione, va posta attenzione ad aggiornarli in base al soggetto in carica al momento della trasmissione della dichiarazione. In merito si ricorda che l’omessa o errata indicazione del codice fiscale del dichiarante è prevista la sanzione da euro 103,00 ad euro 2.065,00. Per quanto attiene il codice carica in via generale è il codice 1 – rappresentante legale, dovendosi far ricorso a codici specifici per situazioni più peculiari, quali ad esempio il codice 8 in caso di liquidazione volontaria.

Di seguito si rappresenta compilazione frontespizio di società in liquidazione volontaria con liquidatore nominato il 5 agosto 2024

La dichiarazione va firmata da un legale rappresentante, a pena di nullità, la quale puo’ essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’Amministrazione finanziaria.

4. Il quadro RO

In connessione al frontespizio va compilato anche il quadro RO, in cui vanno riportati i dati di amministratori, diversi dal soggetto indicato nel frontespizio e componenti del collegio sindacale o di analogo organo di controllo. Qui vanno inseriti i dati dell’organo di controllo deputato istituzionalmente (ad es. consiglio di sorveglianza), a prescindere dal soggetto a cui è affidato il controllo contabile (risoluzione 146 del 2005).

5. Rilevanza della firma per eventuali reati

Il soggetto-legale rappresentante, firmatario della dichiarazione è anche il soggetto su cui ricadono eventuali reati fiscali dichiarativi, da qui l’importanza della corretta individuazione soprattutto in una struttura societaria caratterizzata da deleghe di funzioni. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale l’eventuale affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per i delitti dichiarativi (Cassazione 9417/2020 e, di recente, Cassazione 4973/2022).

È possibile, però, che l’espletamento degli adempimenti tributari sia delegato a un membro del Cda diverso dal legale rappresentante. In questi casi l’eventuale reato dichiarativo ricade in prima battuta sul delegato, fermo restando che altri soggetti diversi dal materiale sottoscrittore della dichiarazione possano concorrere nel reato (Cassazione 50201/2015).

In merito la recentissima Sentenza della Cassazione 37131/2024 ha concluso che il solo fatto che il legale rappresentante abbia accettato carica (e quindi firmato la dichiarazione) non fa presumere il dolo della dichiarazione fraudolenta presentata dalla società.

6. La sottoscrizione dell’organo di controllo

Si ricorda che la dichiarazione va sottoscritta anche dal soggetto che effettua la revisione contabile, da intendersi come il soggetto che sottoscrive la relazione di revisione, anche se non è più in carica al momento di presentazione delle dichiarazioni. Nessun obbligo al riguardo è quindi configurabile in relazione al “nuovo” organo di revisione (risoluzione 62/E 2011).

7. La casella canone Rai

Nell’ambito degli altri dati compare la casella canone rai, per il controllo del pagamento di tale canone e destinata ai soggetti esercenti attività d’impresa ed in cui va indicato il codice 1 o 2 in presenza, rispettivamente, di apparecchi per ricezione trasmissioni radio e radiotelevisive in esercizi pubblici aperti al pubblico. In caso di assenza di tali apparecchi va indicato il codice 3.

8. Gli Altri prospetti

Oltre al frontespizio, l’attività di check finale va a toccare una serie di prospetti presenti in via generale nel quadro RS, non direttamente rilevanti per il calcolo delle imposte, anche se collegati allo stesso. Si segnalano in particolare il prospetto delle perdite d’impresa non compensate, quello dell’ammortamento dei terreni e spese di rappresentanza per imprese di nuova costituzione.

Perdite non compensate

I righi RS44-RS45 sono destinati ad indicazione delle perdite d’impresa non compensate, distinguendo fra perdite in misura limitata, quindi utilizzabili entro l’80% del reddito di periodi successivi ed in misura illimitata (dai primi 3 anni di attività). Entrambe le tipologie di perdite sono riportabili senza limiti temporali (articolo 84, commi 1 e 2, Tuir). Nei righi RS44 ed RS45 colonna 2 (denominata Ires) va riportato l’importo delle perdite del 2023 e di periodi precedenti, residuo dopo gli utilizzi sul reddito 2023, utilizzi indicati nel rigo RN4. Nel caso quindi di perdite da primo periodo d’imposta 2022, pari ad euro 15.000,00, utilizzate nel 2023 per Euro 6.000,00, sarà inserito in rigo RS45, col. 2 l’importo di Euro 9.000,00.

Ammortamento dei terreni incorporati in fabbricati in leasing

I righi RS77 ed RS78 sono finalizzati ad evidenziare il valore del terreno incorporato nei fabbricati in leasing e non vanno quindi utilizzati nel caso in cui il valore dei terreni sia stato già iscritto autonomamente in bilancio. Il rigo RS77 è per i fabbricati industriali rispetto a cui va attribuito al terreno il 30% del valore totale mentre il rigo RS78 riguarda gli altri fabbricati strumentali per i quali il coefficiente si riduce al 20% (articolo 36, commi 7 e 7-bis, Dl 223/2006).

Spese di rappresentanza per imprese di nuova costituzione

L’articolo 108 del Tuir, prevede che le spese di rappresentanza sono deducibili limitatamente all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. Il comma 4 dello stesso articolo 108 dispone pero’ che le spese di rappresentanza delle imprese di nuova costituzione sono deducibili, a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.

Quindi nel rigo RS101 sono indicate le spese di rappresentanza delle imprese neocostituite non dedotte per mancanza di ricavi.

Si pensi ad una società costituita nel 2022 che ha sostenute spese di rappresentanza per euro 10.000,00 non avendo conseguito ricavi né nel 2022 e né nel 2023: nel rigo RS101 va inserito l’importo di euro 10.000,00. Se invece di tale importo fossero state dedotte euro 1.000,00 nel 2023, la somma da iscrivere a rigo RS101 diventerebbe di euro 9.000,00.

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