Digital tax, ecco le regole: contabilità su misura e decisiva la localizzazione
Le Entrate pubblicano il provvedimento finale dopo la consultazione. Ricavi imponibili i al lordo dei costi sostenuti per i servizi digitali e al netto di Iva e altre imposte indirette
Si delinea il quadro delle regole per la digital tax. L’agenzia delle Entrate ha atteso la pubblicazione del Dl 3/2021 in «Gazzetta Ufficiale», che ha prorogato al 16 marzo (rispetto al 16 febbraio) il primo versamento e al 30 aprile (rispetto al 31 marzo) la prima dichiarazione, e nella notte tra il 15 e il 16 gennaio ha diffuso il provvedimento finale (13185/2021), che è l’esito della consultazione conclusasi il 31 dicembre e che ha raccolto una quarantina di contributi. Diventa decisiva la localizzazione dell’utenza per l’imponibilità dei ricavi. Si conferma - rispetto al provvedimento in consultazione - anche l’esigenza di una contabilizzazione specifica. Ma vediamo meglio nel dettaglio.
La localizzazione
Il provvedimento delinea una triplice declinazione del concetto di servizi digitali:
1) veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
2) messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
3) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.
L’imponibilità dei ricavi è collegata alla localizzazione dell’utente nel territorio dello Stato.
• Nel primo caso (la veicolazione di pubblicità mirata su un’interfaccia) l’utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se la pubblicità figura sul dispositivo dell’utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio nello Stato, nell’anno solare, per accedere ad una interfaccia digitale.
• Nel caso dell’interfaccia digitale multilaterale che facilita cessioni di beni o prestazioni di servizi, l’utente si considera localizzato nel territorio italiano quando «ivi utilizza, nell’anno solare, un dispositivo per accedere all’interfaccia digitale e conclude un’operazione corrispondente su tale interfaccia» in tale periodo. Per i servizi che non rientrano in tale perimetro, invece, l’utente si considera localizzato nel territorio italiano quando dispone di un conto per la totalità o una parte dell’anno solare che gli consente di accedere all’interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo localizzato nel territorio dello Stato.
• Nel terzo caso (la trasmissione dei dati raccolti), l’utente si considera localizzato nel territorio italiano nell’anno solare in cui sono trasmessi i dati dallo stesso generati utilizzando un dispositivo localizzato nel territorio dello Stato per accedere a una interfaccia digitale nel medesimo anno solare o in periodi precedenti.
Il dispositivo si considera localizzato nel territorio italiano sulla base dell’indirizzo di protocollo internet (Ip) o facendo ricorso a qualsiasi altra informazione disponibile per i soggetti passivi dell’imposta che consenta la geolocalizzazione del dispositivo.
Gli obblighi contabili
I soggetti passivi dell’imposta sono tenuti a rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi imponibili, così come gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni. E le informazioni su ricavi ed elementi quantitativi devono essere indicati nel «Prospetto analitico delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta». Mentre le rilevazioni contabili devono essere integrate da una relazione denominata «Nota esplicativa delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta» da redigere su base annua, entro il termine di presentazione della dichiarazione. Ed è necessario formare e custodire le informazioni su un supporto informatico che garantisca l’inalterabilità e la conservazione dei dati registrati.
Base imponibile e imposta
La digital tax si ottiene applicando l’aliquota del 3% ai ricavi imponibili. Sono rilevanti i corrispettivi percepiti nel corso dell’anno solare da ciascun soggetto passivo dell’imposta. I ricavi imponibili sono considerati al lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi digitali e al netto dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette. Nella determinazione della base imponibile non devono essere considerati i ricavi derivanti dai servizi digitali resi a soggetti, sia residenti sia non residenti nel territorio dello Stato, che si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante nello stesso anno solare.
Come e chi deve provvedere
I soggetti passivi dell’imposta provvedono mediante il proprio codice fiscale rilasciato dall’amministrazione finanziaria italiana, mentre i soggetti passivi non residenti che non siano in possesso del codice fiscale devono richiederne l’attribuzione all’agenzia delle Entrate utilizzando i modelli disponibili per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Ma, se i soggetti passivi sono stabiliti in uno Stato non collaborativo e non hanno una stabile organizzazione in Italia, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale.
La responsabilità solidale
I soggetti residenti nel territorio dello Stato, anche non soggetti passivi dell’imposta che alla fine dell’anno solare in cui sono realizzati i ricavi imponibili appartengono allo stesso gruppo dei soggetti passivi non residenti, diversi da quelli stabiliti in uno Stato non collaborativo e privi di una stabile organizzazione in Italia, sono solidalmente responsabili con questi ultimi per il versamento dell’imposta dovuta.
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di Alessandro Borgoglio