Imposte

Dta, credito d’imposta da Npl spendibile subito dopo la cessione

Bonus (per ora) solo alle società e sono agevolate le operazioni dal 17 marzo. Atteso il codice tributo

Il decreto legge cura Italia prevede misure di sostegno finanziario per le imprese con crediti deteriorati (non performing loans, Npl) anche non di origine bancaria. Viene in particolare prevista la possibilità di procedere alla trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (deferred tax assets, Dta) relative alle perdite fiscali non ancora portate in diminuzione del reddito imponibile al momento della cessione dei crediti stessi.

È inoltre consentita la trasformazione in credito d'imposta per le Dta relative alle eccedenze Ace non ancora dedotte né fruite tramite credito d’imposta alla data della cessione del credito deteriorato.

La norma non fa menzione delle eccedenze di interessi passivi.

Beneficiari e ambito oggettivo

La norma fa riferimento alle sole società; non è chiaro il motivo per cui non potrebbero fruirne anche gli enti non commerciali, per l’attività d’impresa eventualmente esercitata; dovrebbero parimenti potere fruire della trasformazione delle Dta le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Quanto all’ambito oggettivo, la disciplina contenuta all’articolo 55 del decreto cura Italia si applica alle cessioni a titolo oneroso, intervenute entro il 31 dicembre 2020, di Npl sia di natura commerciale sia di natura finanziaria.

Per espressa previsione normativa, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto.

La trasformazione delle Dta avviene alla data della cessione dei crediti. Ciò significa che il credito d’imposta sorgerà per l’intero ammontare alla data della cessione degli Npl. L’agevolazione, si è dell’avviso, riguarda le cessioni di Npl intervenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Cura Italia, vale a dire il 17 marzo 2020.

Il credito d’imposta generato nel 2020 è subito compensabile e verrà monitorato nella dichiarazione del 2021. L’agenzia delle Entrate dovrà fornire con celerità il codice tributo.

Il valore della cessione

A decorrere dalla data di efficacia della cessione di Npl il cedente non potrà più portare in compensazione dei redditi le perdite fiscali, né dedurre o usufruire tramite credito d’imposta l’eccedenza del rendimento nozionale, corrispondenti alla quota di Dta trasformati in credito d’imposta.

Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del Tuir, per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile.

Non è chiaro come debba essere “fotografata” la disponibilità delle perdite fiscali e delle eccedenze Ace, potendosi per questo fare riferimento sia al bilancio chiuso prima della cessione degli Npl sia alla dichiarazione dei redditi, ma si propende per la prima soluzione.

Le perdite fiscali e le eccedenze Ace possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo in base all’articolo 2359 del Codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

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