Imposte

Perdite misurate alla chiusura dell’ultimo esercizio

Compensazione non soggetta alla stretta sui crediti oltre 5mila euro in vigore dalle dichiarazioni 2021

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di Giorgio Gavelli e Marco Piazza

Una dote di liquidità (almeno per chi avrà debiti d'imposta o contributivi da compensare) senza significativi effetti sul conto economico: è questo l'impatto che emerge da qualche simulazione numerica del meccanismo introdotto dall'articolo 55 del Dl cura Italia.

Questa misura è volta, come si legge nella Relazione accompagnatoria, a incentivare la cessione di crediti deteriorati, consentendo allo stesso tempo di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, aumentando così la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria determinata dall'emergenza sanitaria.

Questo obiettivo non può che essere realizzato dando efficacie immediata, già dal 2020, alla trasformazione dei crediti.

La cessione dei crediti deve avvenire entro il 31 dicembre 2020 e - in base al comma 1 della norma ̶ la trasformazione avviene alla data della cessione dei crediti, il che significa, come risulta dalla relazione, che il credito d'imposta sorgerà per l'intero ammontare alla data di cessione dei medesimi.

Inoltre, dovendo la trasformazione avere efficacia dal 2020, le perdite fiscali e le eccedenze Ace da prendere in considerazione non possono che essere quelle esistenti alla data di chiusura dell'ultimo esercizio anche se non è ancora stata presentata la relativa dichiarazione.

La norma secondo cui la trasformazione è condizionata all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del Dl 59/2016 (che fa riferimento al pagamento di un canone dell'1,5%) con effetto dall'esercizio successivo a quello in cui assume efficacia la cessione, non può che avere scopo di “conferma” dell'efficacia della trasformazione già effettuata. Anche de sarebbe opportuna una nuova formulazione in questo senso.

Ciò è confermato dalla relazione tecnica che ascrive tutto l'effetto finanziario della trasformazione al 2020.

Per evitare che le cessioni di crediti si concentrino nel 2020, con il rischio di alterare gli equilibri di questo mercato, sarebbe poi opportuno che la facoltà fosse estesa al periodo d'imposta 2021.

Come emerge dalla simulazione pubblicata in pagina, l'effetto economico della disposizione non dovrebbe essere rilevante: i crediti non ceduti potrebbero dover essere svalutati (pur con una deducibilità fiscale da misurare con i “paletti” dell'articolo 101 del Tuir) e le relative Dta iscritte (in presenza delle condizioni prescritte dal principio Oic 25).

Ciò che cambia è l'aspetto finanziario, poiché un importo potenzialmente “scontabile” da futuri imponibili diventa un credito che può essere (senza limiti di importo, come prevede il comma 2) compensato ceduto o chiesto a rimborso. Il maggior impatto sulla liquidità sarà comunque dovuto all'incasso anticipato del valore di cessione dei crediti. Sulla compensazione non sembrerebbero applicabili le limitazioni imposte dall'articolo 3 del Dl 124/2019 (visto di conformità compreso), perché si tratta di crediti che non emergono dalla dichiarazione, ma il punto va confermato ufficialmente.

Circa il canone, dalla relazione tecnica emergerebbe che il pagamento annuale sia decrescente in funzione del trend di futura indeducibilità delle perdite e delle eccedenze Ace che hanno originato le Dta trasformate.

Ma, premesso che la motivazione per cui fu introdotto il canone mal si attaglia all'odierna fattispecie di trasformazione, la base su cui calcolare il canone è costituita (comma 2 dell'articolo 11 del Dl 59/2016) «dalla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente», differenza che nelle società commerciali sarà spesso pari a zero.

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