Ai fabbricati abitativi concessi dall’imprenditore agricolo ai «dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento», secondo la previsione dell’articolo 9, comma 3-bis, lettera f), Dl 557/1993, può essere riconosciuto il requisito di ruralità in funzione della strumentalità all’attività agricola anche se in possesso delle...

Riproduzione riservata Ⓒ