Per i trust niente accesso al Registro unico del Terzo settore
La circolare del Lavoro scioglie alcuni nodi sull’accesso al Runts anche per gli enti già esistenti
Dal ministero del Lavoro arrivano nuovi chiarimenti per gli enti coinvolti nel processo di trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e per quelli che intendono accedervi. Con la circolare 9/2022 pubblicata il 21 aprile vengono infatti sciolti alcuni nodi legati alle modalità di accesso nel nuovo registro.
Un primo aspetto riguarda i trust. Per questi il ministero esclude definitivamente la possibilità di iscriversi al Runts a fronte della mancanza della soggettività giuridica. Si tratterà ora di capire quale sarà il destino dei molti trust Onlus. In mancanza di una modifica normativa volta ad includere formalmente i trust tra gli enti del terzo settore occorrerà disciplinare gli effetti legati alla perdita della qualifica di Onlus.
Importanti chiarimenti, inoltre, riguardano l'iscrizione nel Runts degli enti già esistenti e dotati di personalità giuridica. In tale ipotesi, il documento di prassi chiarisce come il notaio sia chiamato ad effettuare una verifica non solo sulla sussistenza dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore ma anche sulla congruità del patrimonio. Una verifica che dovrà essere effettuata sulla scia di quanto previsto dal Consiglio notarile di Milano (massima n. 3/2020). Più nel dettaglio, occorrerà che l'attestazione sul patrimonio discenda da documenti contabili e patrimoniali con data certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda in analogia a quanto previsto dall'articolo 42 bis del Codice civile in tema di trasformazione degli enti. Pertanto, il valore patrimoniale potrà risultare da una relazione giurata di un revisore o di una società di revisione; nel caso in cui l'ente si avvalga di un organo di controllo, in linea con i principi di semplificazione procedimentale, il documento potrà essere sostituito anche da una situazione patrimoniale aggiornata a non più di 120 giorni dall'istanza di iscrizione al Runts, corredata dalla relazione dell'organo di controllo che ne attesti la corretta compilazione. Documenti questi che dovranno essere allegati all'atto pubblico e depositati unitamente all'istanza. La relazione giurata sulla consistenza del patrimonio, necessaria per la verifica da parte del notaio, dovrà inoltre essere predisposta anche dalle associazioni non riconosciute già iscritte al Runts o che intendano ottenere la personalità giuridica.
Per associazioni di promozione sociale (Aps) e organizzazioni di volontariato (Odv), interessate dal processo di trasmigrazione, che si sono trovate a cambiare il proprio legale rappresentante è prevista la possibilità di interloquire tramite Pec con gli uffici competenti. Discorso diverso per le modifiche statutarie di Odv e Aps dotate di personalità giuridica e precedenti all'operatività del Runts. In tal caso, laddove la Prefettura o la Regione non si sia pronunciata sulle modifiche preventivamente inviate tali enti avranno la possibilità di depositarle nel Registro a seguito di richiesta degli Uffici o su iniziativa del notaio previo atto pubblico successivo alla data del 23 novembre.