Le persone giuridiche con sede legale in Italia, costituite dall’ente organizzatore o dalle squadre partecipanti all’America’s Cup Napoli 2027, potranno beneficiare di una serie di agevolazioni fiscali e in materia di diritto del lavoro.

Agevolazioni Ires ed Irap

In primo luogo, tali soggetti potranno beneficiare dell’esenzione Ires ed Irap in relazione alle attività svolte in conformità agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027. L’agevolazione fiscale in questione, introdotta dall’articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, è stata successivamente oggetto di modifiche ad opera del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108.

La condizione per beneficiare dell’agevolazione è infatti l’istituzione di un’apposita contabilità separata nella quale siano evidenziati tutti i componenti positivi e negativi di reddito direttamente ed esclusivamente correlati alla partecipazione all’evento sportivo. Le agevolazioni in questione si applicano, alle medesime condizioni, anche alle stabili organizzazioni istituite in Italia in occasione dell’evento dall’ente organizzatore o dalle squadre partecipanti.

Rimborsi Iva

Con l’articolo 3 del decreto-legge 108 del 26 giugno 2026 è stato esteso il diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, prevista dall’articolo 38-bis2 del Dpr 633/1972, anche ai soggetti stabiliti in Paesi terzi privi di stabile organizzazione in Italia, eliminando il requisito della reciprocità (ossia la condizione che lo Stato di stabilimento riconosca analogo trattamento agli operatori italiani).

Per l’America’s Cup 2027 il legislatore introduce, invece, una deroga espressa, giustificata dall’interesse pubblico connesso alla realizzazione della manifestazione. L’agevolazione riguarda esclusivamente l’Iva pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio nazionale e direttamente necessari allo svolgimento delle attività legate all’evento.

Disciplina in materia di diritto del lavoro

Con l’articolo 4 del decreto-legge 108 del 26 giugno 2026 è stata introdotta una disciplina derogatoria in materia di lavoro subordinato a tempo determinato, destinata a favorire la gestione delle esigenze organizzative dell’evento. Le nuove regole si applicano ai rapporti instaurati dal soggetto organizzatore e dalle squadre partecipanti per le attività di preparazione, svolgimento e chiusura della manifestazione, fino al completamento delle stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2027. La disposizione in commento qualifica espressamente le esigenze connesse all’evento come “ragione oggettiva” idonea a giustificare l’apposizione del termine ai contratti di lavoro, consentendo una significativa deroga alla disciplina ordinaria del Dlgs 81/2015.

In particolare, risultano superabili i limiti relativi alla durata complessiva del rapporto, alle proroghe, ai rinnovi e ai vincoli quantitativi normalmente applicabili alle assunzioni a termine e alla somministrazione di lavoro. Permangono tuttavia alcuni limiti di salvaguardia. Il rapporto con il medesimo lavoratore non può superare i 24 mesi complessivi né protrarsi oltre il 31 dicembre 2027. Inoltre, il numero dei rinnovi non può essere superiore a sei. Il superamento di tali soglie comporta l’applicazione delle conseguenze ordinariamente previste dall’articolo 28 del Dlgs 81/2015, inclusa la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato. Per i lavoratori sportivi continua invece ad applicarsi la disciplina speciale contenuta nel Dlgs 36/2021, compreso il regime del contratto a termine qualora più favorevole.

Esenzione in materia di bollo

L’assegnazione e l’utilizzo temporaneo delle frequenze radio necessarie alle gare saranno gratuiti e tutta la documentazione attinente a tali provvedimenti autorizzatori è esente dall’imposta di bollo (articolo 3 del Dl 108/2026).

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