La domanda

La modifica legislativa di cui all’articolo 12, Dlgs 186/2025, che probabilmente nell’intenzione del legislatore avrebbe dovuto porre fine all’imponibilità Iva nella catena del trasporto all’esportazione (in contrasto con la giurisprudenza Ue), ha in realtà complicato ulteriormente l’interpretazione della norma: è stato semplicemente introdotto all’ultimo comma dell’articolo 9 l’inciso «anche se resi da intermediari», ma tale comma fa riferimento ai servizi di trasporto non compresi nel regime di non imponibilità di cui all’articolo 9, comma 1, n. 2 (trasporti all’export). Dal tenore letterale della norma parrebbe quindi che sia stata introdotta una modifica legislativa ancor più restrittiva della precedente, anche se probabilmente le intenzioni del legislatore erano opposte. Qual è la vostra opinione?

La relazione al decreto legislativo, da cui si desume la ratio legis, è chiarissima: «Per superare dubbi interpretativi e adeguare la normativa nazionale alla sentenza della CgUe Cartrans, che stabilisce che l’esenzione per il trasporto di merci esportate dovrebbe applicarsi lungo l’intera catena di fornitura, la disposizione modifica l’articolo 9 del Dpr 633 del 1972. In particolare, estende il regime di non imponibilità previsto per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali...

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