Oggi è l’ultimo giorno per regolarizzare in modo agevolato l’eventuale omesso o insufficiente versamento dell’acconto del contributo straordinario delle imprese energetiche (al di là delle possibili modifiche della norma nei prossimi giorni).
Da domani, infatti, le regole di diminuzione delle sanzioni rispettivamente previste dall’articolo 13, comma 1, secondo periodo, del Dlgs 471/1997 (riduzione a metà della sanzione edittale) e dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997 (ravvedimento operoso) per la regolarizzazione dell’acconto dello specifico contributo non potranno più operare con un correlato inasprimento delle sanzioni applicabili in base alla previsione dell’articolo 42 del Dl 115/2022 (decreto Aiuti bis).
La scadenza è particolarmente delicata perché, dai dati confermati dall’Amministrazione finanziaria, il versamento dell’acconto che doveva avvenire entro il 30 giugno scorso ha completamente disatteso la previsione di bilancio e quindi, in base a tale previsione, è chiaro che molti operatori energetici hanno, più o meno giustificatamente, omesso o versato in misura insufficiente il predetto contributo straordinario.
Più in particolare, l’articolo 42 del decreto Aiuti bis prevede che dopo la data del 31 agosto 2022 (per l’eventuale omesso o insufficiente versamento dell’acconto del contributo straordinario dovuto per il 30 giugno 2022) e dopo la data del 15 dicembre 2022 (per l’analoga violazione relativa al saldo dovuto per il 30 novembre 2022) non possano operare le seguenti agevolazioni:
• in primo luogo, anche se il versamento di regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza naturale dell’adempimento la sanzione applicabile è quella del 30% e non è possibile fruire della riduzione a metà della stessa prevista dall’articolo 13, comma 1, secondo periodo, dell’art. 13 del Dlgs 471/1997;
• in secondo luogo, la regolarizzazione non consente di ottenere le riduzioni sanzionatorie previste dal ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997) che in caso di correzione entro determinati termini consente un abbattimento della sanzione edittale dell’omesso o insufficiente versamento fino ad un decimo.
Inoltre, la disposizione dell’articolo 42 del decreto Aiuti bis, oltre a togliere l’effetto agevolativo della regolarizzazione spontanea, prevede che per i versamenti, omessi o insufficienti, effettuati dopo le predette date la sanzione edittale è applicata in misura doppia (vale a dire al 60%).
Infine, per evitare censure relative al non rispetto delle tutele dello Statuto del contribuente, la norma espressamente disciplina la sua applicazione a decorrere dal 10 agosto 2022.

