La domanda

Qual è la corretta liquidazione Iva (mese di effettuazione o mese di emissione/ricezione) in cui far confluire l’imposta a credito relativa a una fattura differita con codice TD25 (articolo 21, comma 4, lettera b, Dpr 633/72). Nel caso di specie, a fronte di cessioni di carburanti effettuate e consegnate a maggio (con relativi Das/Ddt del mese di maggio), il fornitore ha emesso fattura elettronica TD25 nei primi giorni di giugno (entro il 15 del mese successivo) datata giugno 2026. Alla luce dell’articolo 1, comma 1, del Dpr 100/1998 e delle regole sulla fatturazione elettronica, si chiede se l’imposta debba/possa confluire nella liquidazione periodica del mese di giugno (mese di emissione/ricezione della fattura) o se sia obbligatorio retro-imputarla nella liquidazione di maggio (mese di effettuazione dell'operazione).
A. M. - Cosenza

L’imposta a credito relativa a una fattura differita emessa a giugno per cessioni di carburante effettuate a maggio può, alternativamente, confluire nella liquidazione periodica di maggio o in quella di giugno. In base all’articolo 1, comma 1, del Dpr 100/1998, così come modificato dal Dl 119/2018, il contribuente dispone di una certa flessibilità temporale per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti. In particolare, è consentito anticipare la detrazione dell’Iva nella liquidazione...

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