Continua ininterrotta l’evoluzione della fatturazione elettronica che tuttavia, anche in questa occasione, a livello di specifiche tecniche mantiene invariato il suo schema Xsd.

La stessa Agenzia è intervenuta nuovamente sulle specifiche tecniche, dopo l’introduzione dell’obbligo di indicazione in fattura a partire dal 16 maggio 2026 del codice Cun, ossia il codice identificativo dei prodotti agroalimentari per i quali sono attive le Commissioni uniche nazionali, previsto dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 18 marzo 2026 (protocollo 93628/2026) per le aziende operanti nelle filiere interessate (si veda l’articolo «Fattura elettronica, obbligo di indicazione del Cun dei prodotti agroalimentari» del 6 aprile). In particolare, l’Agenzia ha pubblicato la nuova versione 1.9.1 dell’Allegato A, insieme alle nuove versioni in formato Excel della Rappresentazione Tabellare Fattura Ordinaria e della Rappresentazione Tabellare Fattura Semplificata, tutte datate 31 marzo 2026.

Le novità nelle specifiche tecniche

Vediamo più in dettaglio quali sono le novità della nuova versione 1.9.1 delle specifiche tecniche, che si utilizzeranno a partire dal 15 maggio 2026:

1) introdotto un nuovo controllo sulla fattura con codice 00327;

2) aggiornate le procedure di accreditamento dei canali WS e SFTP da parte dei provider;

3) introdotta una nuova codifica per il blocco per il reddito fatturato in esenzione da lavoratori sportivi;

4) aggiornato il numero massimo di codici destinatario disponibili.

Per quanto riguarda il punto 1) il nuovo controllo codice 00327 prevede che, nel caso in cui la fattura venga emessa nei confronti della controllante di un gruppo Iva, sia obbligatoriamente presente anche la partita Iva dello stesso. In altre parole, lo scarto avviene se, in assenza di partita Iva del cessionario/committente, il codice fiscale è valorizzato con quello del gruppo Iva e non di una sua partecipata.

Per quanto riguarda il punto 2), la novità è di tipo tecnico-amministrativo e interessa le modalità di accreditamento dei provider (comprese molte software house associate ad AssoSoftware) che hanno adottato un sistema di colloquio con lo SdI per trasmettere e ricevere le fatture elettroniche per conto dei propri clienti, basato sulla cooperazione applicativa su rete Internet (servizio SdICoop - Trasmissione) ovvero sul protocollo Sftp (servizioSdIFtp).

In riferimento al punto 3), più interessante per i contribuenti e i loro intermediari fiscali è l’introduzione, nel blocco , della nuova codifica “ESENZSPORT” da indicare nell’elemento , che consente:

  • al cedente/prestatore che emette la fattura, di dichiarare che il compenso fatturato è soggetto al regime di esenzione per il lavoro sportivo dilettantistico di cui all’articolo 36, comma 6, del Dlgs 36/2021, che gode di un’esenzione dall’imponibile fino a 15mila euro annui;
  • al cessionario/committente di evitare l’erronea applicazione della ritenuta.

A livello software sui gestionali si renderanno probabilmente necessari alcuni adeguamenti:

  • lato fatturazione attiva, per permettere allo sportivo che gode dell’esenzione di indicare il valore “ESENZSPORT” nell’elemento ;
  • lato importazione fatture passive da parte del committente, per permettere di acquisire la nuova informazione, che risulterà poi utile alla precompilazione dei dati della Certificazione Unica in veste di sostituto d’imposta. Ricordiamo che per tale fattispecie vanno indicati nel punto 1 della Certificazione Unica la Causale A, nel punto 6 il codice 20 (specifico per gli sportivi con esenzione fino a 15mila euro annui), mentre l’importo della prestazione va indicato sia nel punto 4 che nel punto 7.

Rimane da chiarire se tale indicazione possa essere sufficiente a sostituire l’obbligo di consegna al committente dell’autocertificazione con cui lo sportivo dichiara l’esenzione da ritenuta. Sul punto è probabilmente opportuno attendere specifici chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate.

I codici destinatario

Per ultimo il punto 4) riguarda la possibilità, per i provider di cui al punto 2), di richiedere all’agenzia delle Entrate l’attivazione fino a 300 codici destinatario, rispetto ai 100 che potevano essere richiesti fino a ora.

In questo caso l’esigenza riguarda le aziende strutturate su più sedi, le quali hanno talvolta la necessità di ricevere dai propri fornitori le fatture passive distintamente per ciascuna sede. Per far ciò, in accordo con il proprio provider qualora questo supporti tale funzionalità, esse comunicano ai fornitori un diverso codice destinatario per ciascuna sede. L’ampliamento da 100 a 300 del numero di codici destinatario permetterà di gestire fino a 300 diverse sedi invece delle sole 100 sedi finora consentite, rendendo così possibile l’automazione dell’intero ciclo passivo.

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