Adempimenti

Fino al 31 marzo invio o modifiche della certificazione unica

Così vanno documentate le somme a chi riscuotediritti d’autore

di Barbara Massara

Il decreto sostegni (Dl 41/2021) proroga dal 16 al 31 marzo del termine per consegnare la certificazione unica sintetica al percipiente e per trasmettere quella ordinaria all’amministrazione finanziaria.

Slittano di conseguenza tutte le altre scadenze collegate e in particolare viene rinviato al 31 marzo il termine entro cui tutti i soggetti esterni (enti previdenziali, banche, assicurazioni, eccetera) devono inviare alle Entrate i dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, che sarà messa a disposizione del contribuente il 10 maggio anziché il 30 aprile.

LE SCADENZE RINVIATE

Consulenti e aziende hanno quindi più tempo per riconciliare i numerosi dati amministrativi gestiti nel 2020 e riepilogati nella certificazione unica, giorni che potrebbero anche essere utilizzati da parte dell’amministrazione finanziaria per chiarire i punti delicati in sospeso.

Laddove, in sede di approfondimento dei controlli, i sostituti dovessero accertare la necessità di intervenire su certificazioni già inviate telematicamente, la proroga al 31 marzo dà l’opportunità di inviare entro tale data un flusso di annullamento o uno di sostituzione, previa apposizione dell’apposito flag nel frontespizio. I flussi di annullamento e/o sostituzione potranno contenere solo Cu da annullare o da sostituire, mentre non potranno includere le Cu ordinarie né il quadro CT della comunicazione dell’utenza telematica dove ricevere i 730/4.

Con l’interpello 173/2021, ieri l’Agenzia ha fornito indicazioni su come compilare la Cu in caso di contributo ex articolo 90 del Dl 18/2020 erogato ai mandatari che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore. Accertato che tale erogazione è integralmente detassata (interpello 46/2021), l’ importo deve essere esposto nella Cu lavoro autonomo rispettivamente nei punti 4 (importo lordo) e 7 (in quanto non assoggettato a ritenuta), nonché codificato al punto 6 con il codice 8. Rimane ferma la scadenza del 31 ottobre per inviare le certificazioni che contengono solo redditi esenti, o non dichiarabili attraverso il 730 o Unico precompilato.

Le eventuali ritenute fiscali applicate e versate sugli aiuti dell’articolo 90, deliberati dopo la prima dichiarazione dello stato di emergenza, dovranno essere restituite al percipiente, mentre l’indebito versamento sarà esposto nel quadro ST del 770/2021 reddito 2020 nonché nell’SX come un credito da versamento in eccesso, e recuperato in F24 attraverso l'istituto della compensazione. (Articolo aggiornato il 25 marzo).

LE PROROGHE IN ARRIVO CON IL DECRETO SOSTEGNI GIÀ ANNUNCIATE DAL MEF
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