L’articolo 1 del Dl 137/2020 (decreto Ristori) reintroduce un nuovo contributo a fondo perduto dopo quello previsto dall’articolo 25 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) seppur limitatamente ai settori individuati nella tabella dell’allegato 1 al decreto.
L’agevolazione opera su un doppio binario a seconda che si tratti di soggetti che «hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto … che non abbiano restituito il predetto ristoro» ovvero «che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto».
I primi riceveranno automaticamente - con accredito diretto sul conto corrente già comunicato in sede di prima istanza - il contributo entro metà novembre (almeno nelle intenzioni del Governo) nella stessa misura ovvero sulla base del maggior coefficiente applicabile secondo il codice Ateco dell’attività esercitata.
I secondi dovranno invece presentare un’istanza sempre tramite procedura web e modello approvato il 10 giugno 2020 ma con termini e modalità che verranno definiti da futuro provvedimento delle Entrate.
Tra i soggetti tenuti a presentare la nuova istanza rientrano senz’altro i contribuenti esclusi dal precedente contributo quali:• operatori con ricavi/compensi superiori a euro 5 milioni;• operatori che hanno avviato l’attività successivamente al 1° maggio 2020 e fino al 24 ottobre 2020.
Dal tenore letterale della norma risulta comunque impregiudicato il diritto a chiedere il nuovo contributo anche per chi abbia omesso, pur avendone diritto, di presentare l’istanza prevista dal decreto Rilancio. In questo caso il contribuente avrà unicamente diritto al nuovo contributo non potendo riattivare l’istanza per il precedente i cui termini sono già spirati il 13 agosto 2020.
Non è chiaro invece se i soggetti che abbiano restituito il fondo perduto del decreto Rilancio possano accedere al contributo dell’articolo 1. La norma pare escluderli in quanto richiama soltanto i soggetti «che non hanno presentato istanza» ma tale conclusione pare eccessivamente penalizzante per coloro che abbiano diritto al nuovo contributo e che abbiano regolarizzato l’indebita percezione del precedente.
Resta infine il caso dei soggetti che non hanno ancora presentato l’istanza e che hanno domicilio fiscale o sede operativa in Comuni identificati come totalmente montani, interessati da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020: per tali soggetti i termini per la presentazione dell’istanza sono stati riaperti in sede di conversione del Dl 104/2020 (articolo 60, comma 7-sexies) e non sono ancora spirati.
Qualora il contribuente del Comune montano risponda anche ai requisiti per beneficiare del nuovo contributo, si troverà nella difficoltà di capire se debba o meno presentare nuova istanza anche per il decreto Ristori. Sul punto sono auspicabili tempestivi chiarimenti sulla corretta procedura da parte dell’Agenzia.

