Adempimenti

Forfettari, ancora dubbio il peso del rapporto di lavoro cessato

La cessazione del rapporto di lavoro e il conseguimento della pensione può comportare l’esclusione dal regime secondo le Entrate

di Gian Paolo Tosoni

La cessazione del rapporto di lavoro e il conseguimento della pensione può comportare l’esclusione dal regime forfettario secondo l’agenzia delle Entrate che si è così espressa nella circolare 10/E/2016. Ma la questione continua a suscitare dubbi e non a caso è stata oggetto ricorrente dei quesiti presentati nel corso di Telefisco 2020. Il comma 57, lettera d-ter, della legge 190/2014 dispone che non possono accedere al forfettario «i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati [...], eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato». Ciò conduce alla semplice interpretazione che se il rapporto di lavoro è cessato, non si deve tenere conto del relativo reddito nella verifica della causa ostativa.

Sul punto, la circolare 10/E/2016, al paragrafo 2.1 dispone che tale limite «non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia. Rileva, invece, il citato limite nell’ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre». Dunque, secondo le Entrate, la percezione della pensione o l’inizio di un nuovo lavoro sono eventi che non consentono di considerare come cessato il precedente rapporto; in tale ipotesi, dunque, i redditi si sommano e se superiori a 30mila euro non consentono l’accesso al regime. Semplificando, si farebbe riferimento al quadro RC del modello di dichiarazione, considerando tutte le somme ivi contenute.

Si ipotizzi il caso di un lavoratore dipendente che nel 2019 cessa il lavoro percependo un reddito di 20mila euro e, nello stesso anno, percepisce anche un reddito di pensione per 15mila euro: in base all’interpretazione letterale della norma potrebbe applicare il regime forfettario nel 2020 in quanto il reddito di lavoro cessato (20mila euro) non si considera; secondo l’interpretazione dell’Agenzia, l’applicazione del regime forfettario sarebbe, invece, esclusa in quanto la somma dei due redditi supera i 30.000 euro.

Difficile dare una ragione delle motivazioni per le quali l’Agenzia abbia dato una interpretazione rigorosa, discostandosi dal dato letterale; è probabile che non volesse premiare con il regime forfettario chi ha avuto una remunerazione soddisfacente come reddito di lavoro subordinato.

Riprendendo la circolare, secondo la quale il contribuente che abbia cessato il rapporto di lavoro ma ne abbia intrapreso uno nuovo ancora in essere al 31 dicembre si considera escluso dal forfait se ha superato la soglia di 30mila euro, sembrerebbe non fondato dover ricomprendere anche la pensione perché non si tratta di un rapporto di lavoro.

Altro aspetto interpretativo da considerare riguarda il riferimento all’anno precedente contenuto nella lettera d-ter). L’ipotesi è quella di un soggetto che nel 2020 cessa l’attività di lavoro dipendente e apre la partita Iva con l’intento di aderire al forfettario; alla luce dei chiarimenti forniti dalla citata circolare 10/E/2016 si deve ritenere che questo soggetto non possa applicare il regime forfettario.

A nostro parere, se il rapporto di lavoro dipendente è cessato, la verifica non dovrebbe essere fatta in ogni caso, e non solo con riferimento all’anno precedente. Infatti, si legge nella circolare che la ratio della norma è quella di «incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali». Quanto all’aspettativa, si ritiene non possa essere assimilata alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto il posto viene conservato ma viene solo sospesa la retribuzione.

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