Forfait, partecipazioni da dismettere entro l’anno
La risposta è stata data dall’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2020
In relazione all’incompatibilità del regime forfettario con il possesso di partecipazioni in società di persone, si chiede conferma di quanto segue: l’aspirante forfettario non deve possedere partecipazioni in società di persone (esclusa la società semplice titolare di redditi fondiari) fin dall’inizio del periodo di imposta.
Tuttavia se ne viene in possesso durante l’anno in modo incolpevole (esempio successione/donazione) deve dismetterla prima della fine del periodo di imposta per mantenere il regime forfettario nell’anno successivo?
Come chiarito nella circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, nel caso in cui il contribuente applichi il regime forfettario e la causa ostativa sopraggiunga in corso d’anno a seguito di acquisizione per eredità delle partecipazioni, lo stesso, qualora la rimuova entro la fine dell’anno, non fuoriuscirà dal regime forfetario dall’anno successivo ai sensi di quanto disposto dal comma 71 dell’articolo 1 della legge 190/14.
Quanto rappresentato deve intendersi applicabile anche in presenza di donazione.
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