Imposte

Halloween, zucca commestibile con Iva light

La risposta a interpello 523/2022: aliquota del 22% sul prodotto ornamentale che non si può mangiare

L’agenzia delle Entrate “festeggia” la ricorrenza di Halloween con una risposta a tema: il trattamento Iva delle zucche ornamentali cambia a seconda che siano commestibili o meno. Solo nel primo caso è applicabile l’aliquota Iva del 4% prevista al n. 5), tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972, altrimenti l’aliquota è quella ordinaria del 22 per cento.

La risposta a interpello 523/2022 dell’agenzia delle Entrate giunge a tale conclusione dopo aver preso visione del parere tecnico dell’Adm (agenzia delle accise, Dogane e Monopoli) che classifica alla voce doganale 070993 («Altri ortaggi, freschi o refrigerati», - «altri», -- «Zucche e zucchine (Cucurbita spp.)») i due prodotti commercializzati dall’istante (zucca cucurbita maxima e zucca cucurbita lagenaria). Entrambi sono generi alimentari contemplati dalla tabella A, parte II, sopra richiamata, insieme ad altri prodotti che beneficiano dell’Iva ridotta al 4 per cento. Per le altre zucche, invece, che non sono commestibili o addirittura tossiche, l’aliquota da applicare è quella ordinaria.

Le Entrate non ammettono la possibilità di ricondurle al capitolo 6 della nomenclatura combinata, richiamato dal n. 20), tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, che prevede l’aliquota Iva al 10%, tra l’altro, per le «altre parti di piante … per ornamento». Secondo le Entrate, essendo le zucche il frutto della pianta e non una parte della stessa non rientrerebbero in tale fattispecie e la posizione troverebbe conferma nelle note esplicative del sistema armonizzato, nelle considerazioni generali al capitolo 6, ove si legge che esso non comprende «… sementi, la frutta, …. che non possono essere differenziati da quelli utilizzati direttamente per l’alimentazione».

È proprio il caso di dire attenzione a pronunciare la formula «dolcetto o scherzetto?»: anche qui l’aliquota Iva potrebbe cambiare!

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