La fattispecie esaminata riguardava anche operazioni in parte inesistenti. La sentenza, sul punto, non si pronuncia sulla quantificazione del profitto. Resta aperto, quindi, il tema della determinazione del profitto sequestrabile, che non dovrebbe coincidere automaticamente con l’intero credito ceduto quando una parte dei lavori sia stata eseguita: su questo, oltre che sul dolo, si potrebbe concentrare verosimilmente l’attività difensiva.

Quanto alla prescrizione, il termine decorre dal perfezionamento...

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