Riforma fiscale
Irpef: chiarimenti sul primo modulo della riforma
I chiarimenti forniti attengono alle novità introdotte dal primo modulo di riforma dell’Irpef e alle altre misure in tema di imposte sui redditi, previste dal Dlgs 30 dicembre 2023, n. 216 (emanato in attuazione della legge delega 111/2023).
Le misure sono applicate in via transitoria per l’anno 2024.
Con riguardo alla revisione della disciplina dell’Irpef vengono analizzati i seguenti aspetti della riforma:
- rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito. Si ricorda che sono stati ridotti da 4 a 3 gli scaglioni, mediante l’accorpamento dei primi due, a cui si applica l’aliquota del 23% (sul primo scaglione che ora arriva fino a 28.000 euro). Le altre aliquote e gli altri scaglioni sono i seguenti: 35% per i redditi superiori a 28mila euro e fino a 50mila euro e 43% per i redditi che superano 50mila euro;
- modifiche alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del Tuir (che vengono aumentate da 1.880 euro a 1.955 euro, con conseguenti effetti sulla no tax area che viene ampliata da 8.173,91 euro a 8.500 euro, soglia che già si applicava ai pensionati). Tale modifica si applica ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni e gli assegni a esse equiparati) e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15mila euro. Viene precisato che, ai sensi del comma 6-bis dell’articolo 13 del Tuir, per la determinazione dell’ammontare delle detrazioni ivi disciplinate, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del Tuir, mentre – come chiarito con la circolare 19 giugno 2023, n. 14/E – nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (cd. reddito di riferimento), ivi incluse le predette detrazioni, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni e della quota di agevolazione Ace;
- modifiche al trattamento integrativo di cui all’articolo 1, Dl 3/2020 (la cui soglia di esenzione invece resta ferma secondo la misura in essere fino al 31 dicembre 2023). In particolare, viene modificato il requisito necessario per il riconoscimento della misura (si ricorda che uno dei requisiti per l’attribuzione del trattamento integrativo è la capienza dell’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per i medesimi redditi) prevedendo, con riferimento ai contribuenti con reddito complessivo di ammontare non superiore a 15mila euro, la concessione del trattamento integrativo quando l’imposta lorda, calcolata con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente (esclusi quelli indicati all’articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir) e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è di importo superiore alla detrazione per i redditi di lavoro dipendente diminuita di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno. La riduzione di 75 euro mira a neutralizzare l’incremento dell’importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente, che avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio per alcuni soggetti. In sostanza, dato che la detrazione per lavoro dipendente è aumentata di 75 euro (da 1.880 a 1.955 euro), il legislatore ha disposto che il trattamento integrativo spetta qualora l’imposta lorda determinata sui redditi richiamati dalla norma, sia superiore a quello della detrazione di cui all’articolo 13, comma 1, del Tuir, diminuita di 75 euro. Nella determinazione degli acconti Irpef dovuti per i periodi d’imposta 2024 e 2025, l’imposta viene assunta senza tener conto delle previsioni in parola;
- revisione della disciplina delle detrazioni fiscali per oneri, la quale ha previsto, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50mila euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro della detrazione spettante per l’anno 2024, in relazione agli oneri per i quali la detrazione è fissata al 19% (escluse le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir), alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici e ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (articolo 119, comma 4, Dl n. 34/2020). La riduzione, pari a 260 euro (corrispondente alla minore Irpef dovuta a seguito dell’accorpamento degli scaglioni; l’aliquota del 23% si applica fino a 28.000 euro, laddove si applicava in precedenza l’aliquota del 25%, invece che fino a 15.000 euro: la minore aliquota del 2% sulla parte di reddito di 13.000 euro corrisponde a 260 euro), dev’essere operata sull’importo della detrazione determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del Tuir. La riduzione in commento va operata sull’importo della detrazione come già determinata in base a quanto stabilito dall’articolo 15, comma 3-bis, del Tuir che dispone che la detrazione spetta: a) per l’intero ammontare se il reddito complessivo, assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, non eccede l’importo di 120.000 euro; b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, e 120.000 euro, quando il reddito complessivo, assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, è superiore a 120.000 euro;
- adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’Irpef alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell’Irpef. In particolare, la riforma ha previsto il differimento al 15 aprile 2024 del termine entro cui ciascuna Regione, con propria legge, può maggiorare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, inoltre, possono determinare, entro lo stesso termine, per il solo 2024, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all’Irpef sulla base degli scaglioni di reddito vigenti per l’anno 2023. Qualora le Regioni e le Province autonome non approvino entro il 15 aprile 2024 le leggi modificative degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l’addizionale regionale si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l’anno 2023. È stato differito, invece, al 15 maggio 2024, il termine per la trasmissione dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell’addizionale regionale all’Irpef, per la pubblicazione sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef.
Un apposito paragrafo si sofferma sull’abrogazione della misura Ace (Aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, Dl 201/2011), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. L’agenzia precisa che, sino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. In breve, la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato può essere: a) computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi ovvero b) trasformata in un credito d’imposta applicando su tale eccedenza le aliquote Irpef e Ires. Il credito d’imposta può essere utilizzato in diminuzione dell’Irap e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
Iva
Note di credito: emissione preclusa al cessionario/committente
La facoltà di emissione di note di variazione in diminuzione di cui all’articolo 26, Dpr 633/1972 spetta al solo cedente/prestatore (al verificarsi di specifici presupposti), mentre è normativamente preclusa al cessionario/committente (cfr. comma 2 della stessa norma); quest’ultimo non può rettificare autonomamente la fattura emessa.
Resta, tuttavia, ferma la possibilità per il cessionario/committente di presentare la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta entro il termine di due anni dalla data del versamento della stessa, come stabilito dall’articolo 30-ter, Dpr 633/1972. Nel caso di specie, per individuare il termine di due anni va considerato quale momento iniziale di decorrenza la richiesta di chiusura della procedura concorsuale che ha colpito il cedente/prestatore, limitatamente all’imposta non recuperata nel corso della medesima procedura.
Imposta sostitutiva
Risparmio amministrato: rimborso dell’eccedenza d’imposta versata
L’imposta sostitutiva assolta in regime di risparmio amministrato (articolo 5, Dlgs 21 novembre 1997, n. 461) in misura eccedente il dovuto è rimborsabile. Si ricorda che gli intermediari, che applicano l’imposta sostitutiva, sono tenuti al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100% dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi dell’anno, entro il 16 dicembre di ciascun anno (Dl 133/2013 e articolo 6, Dlgs 461/1997). Nulla viene disposto dal legislatore in relazione all’eventuale eccedenza dell’acconto rispetto all’imposta sostitutiva dovuta nell’anno successivo, mentre la prassi (risoluzione 91/E/2013) ha ritenuto che tale eccedenza debba essere scomputata esclusivamente con i versamenti dell’imposta sostitutiva. Modificando quest’ultimo orientamento, viene osservato che la norma presuppone l’utilizzo dell’acconto versato in misura eccedente in un’ottica di prosecuzione dell’attività di offerta di servizi di custodia e amministrazione di titoli, quote o certificati, per i quali i contribuenti effettuano l’opzione per il regime del risparmio amministrato ai sensi dell’articolo 6, Dlgs 461/1997.
Nel caso di specie, invece, l’eccedenza d’imposta è stata acquisita per effetto della cessione di un ramo d’azienda a un soggetto che non ha mai offerto servizi di custodia e amministrazione. Tale circostanza non consente di procedere allo scomputo dell’acconto con i versamenti relativi alla medesima imposta sostitutiva.
Pertanto, l’agenzia ammette la possibilità di presentare al competente ufficio dell’agenzia delle Entrate un’apposita richiesta di rimborso in carta semplice del credito che è stato indicato nel modello 770.
Imposta locale di consumo
Comune di Campione d’Italia: aggiornamento delle aliquote dell’imposta
Viene modificato il Dm 16 dicembre 2020 relativo all’imposta locale di consumo nel Comune di Campione d’Italia, al fine di aggiornare le aliquote dell’Ilcci ed allinearle a quelle stabilite dalla legge federale svizzera. Le aliquote da applicare sulla base imponibile dell’operazione vengono così variate: quella ordinaria passa dal 7,7% all’8,1% mentre quelle agevolate (per l’elenco dei beni ad aliquota agevolata si veda l’allegato al Dm del 2020) vengono aumentate di un punto decimale, arrivando al 3,8% e al 2,6%.
Gli aggiornamenti hanno effetto a partire dal quindicesimo giorno dall’entrata in vigore dello stesso decreto di modifica.
Si ricorda che il tributo si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi e alle importazioni nel territorio di Campione d’Italia per il consumo finale, compresa l’introduzione di beni provenienti da Paesi Ue.
L’imposta è stata introdotta dall’articolo 1, commi 559-568, legge 160/2019 a seguito dell’emanazione della Direttiva Ue 2019/475, che ha previsto l’introduzione di un regime di imposizione indiretta locale, in linea con l’imposta sul valore aggiunto svizzera, per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e quelli stabiliti nel Comune di Campione d’Italia.
Tasse di concessione governativa
Canoni Rai di abbonamento speciale: fissate le misure 2024
Per l’anno 2024 i canoni Rai di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell’ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, i canoni Rai di abbonamento speciale per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili rimangono fissati secondo le misure nelle Tabelle 3 e 4 allegate al Dm 29 dicembre 2014, pubblicato nella GU 6 febbraio 2015, n. 30.
Green Deal
CBAM: proroga di 30 giorni per l’invio del primo rapporto
A seguito del riscontro di alcuni problemi tecnici lamentati dai dichiaranti nella compilazione e trasmissione della prima dichiarazione trimestrale, la presentazione del primo rapporto CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) – in scadenza il 31 gennaio 2024 – viene prorogata di 30 giorni.
Per questo motivo la Commissione Ue, con l’avviso pubblicato dalla «Direzione Taxation and Customs Union» il 29 gennaio scorso, ha disposto la proroga per concedere i tempi necessari al completamento della procedura.
A tal fine, a partire dal 1° febbraio 2024, è stata resa disponibile sul Registro transitorio una nuova funzionalità, che consente agli operatori di richiedere una presentazione differita.
Va da sé che non saranno sanzionati i soli dichiaranti in grado di dimostrare le difficoltà tecniche intercorse nel procedimento dichiarativo.
Si ricorda che, dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, gli importatori interessati dal tributo ambientale legato alle emissioni di carbonio, sono tenuti a presentare una relazione trimestrale, ove sono raccolti i dati sulle emissioni incorporate (connesse a processi di riscaldamento, combustione e raffreddamento, al consumo di energia elettrica). Sono altresì richiesti alcuni dati statistici: l’origine, il codice doganale e le quantità di merce importata, come pure il prezzo del carbonio praticato nel Paese dove è situato lo stabilimento del dichiarante.
Le relazioni CBAM – da inviare entro la fine del mese successivo al termine di ciascun trimestre (la prima entro il 31 gennaio 2024) – sono raccolte nel Registro transitorio.
Al termine del regime transitorio (quindi dal 2026) le dichiarazioni avranno cadenza annuale, e, sulla base dei valori indicati nelle relazioni periodiche, dovranno essere acquistati i certificati CBAM.
Redditi di impresa
Accertamento del cambio delle valute estere del mese di gennaio 2024
È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di gennaio 2024. I valori indicati sono necessari ai fini dell’applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l’asterisco che vengono rilevate contro Euro nell’ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.
Agevolazioni
Ace: riduzione della base di calcolo e applicazione della Super Ace
I chiarimenti attengono all’Ace, agevolazione che è stata soppressa a far data dal 2024 dall’articolo 5, Dlgs 216/2023 ma ancora operativa per il 2023.
Con la Risposta 31 viene spiegato come determinare la riduzione della base di calcolo dell’agevolazione qualora vi siano stati incrementi delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni, misura volta ad evitare che la liquidità immessa venga utilizzata per investimenti finanziari invece che operativi (articolo 1, comma 6-bis, Dl 6 dicembre 2011, n. 201). Nel caso in esame il contribuente ha sottoscritto certificati di deposito a 18 mesi emessi da una banca; poiché si tratta di un investimento di natura finanziaria, con vincoli di indisponibilità delle somme (diversamente da quanto accade al denaro depositato su di un conto corrente), non destinato al rafforzamento patrimoniale dell’impresa, scatta la norma di riduzione sopra vista.
Con la Risposta 32 si conferma la prassi dell’agenzia diffusa tramite FAQ sul modello Redditi SC 2023 del 30 marzo 2023 in relazione alla Super Ace (o Ace innovativa) di cui all’articolo 19, Dl 73/2021 applicabile per il solo anno 2021. In particolare, viene affermato che - sulla base dell’interpretazione dell’articolo 19, comma 2, Dl 73/2021 secondo cui il beneficio spetta per il «periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020» - per le società costituite alla fine del 2020 con termine del primo esercizio sociale al 31 dicembre 2021, era possibile beneficiare della Super Ace nel 2022. In tal caso, dato che occorre effettuare dei conteggi extra-contabilmente, occorre: a) riportare l’agevolazione calcolata, per la quota non trasformata in credito d’imposta, nel rigo RS113, colonna 9, del modello Redditi SC 2023; b) indicare nella colonna 8 del medesimo rigo RS113 il codice fiscale. L’agenzia ha precisato che il coefficiente di remunerazione della Super Ace (15%) viene ragguagliato ad anno in caso di esercizio di durata inferiore all’anno solare, ma non anche in ipotesi di durata ultrannuale, per cui il rendimento resta fissato nella misura del 15% anche per esercizi di durata eccedente i 12 mesi.
Riscossione
Cripto-attività: codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva del bollo
Sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività di cui all’articolo 1, comma 146, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023).
In particolare, sul valore delle cripto-attività, detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato, è dovuta un’imposta sostitutiva per il cui versamento delle due rate di acconto vanno utilizzati i seguenti codici tributo: 1728, denominato «Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto attività - Acconto I rata - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»; 1729, denominato «Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto attività - Acconto II rata - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».
Inoltre, è stata modificata la denominazione del codice tributo 1727 (risoluzione 36/E/2023) in «Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto attività - Saldo - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197», da utilizzare per il pagamento del saldo.
Riscossione
Mance: codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva
Viene istituto il codice tributo 1838 per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il riferimento è all’imposta sostitutiva sulle mance di cui all’articolo 1, commi 58-62, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), da determinare qualora il sostituto d’imposta (bar e strutture ricettive) non abbia provveduto a trattenerla sulle liberalità erogate dai clienti. Si ricorda che dette mance costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%. Per il tributo trattenuto dal sostituto d’imposta si utilizzano i codici tributo istituiti con la risoluzione 16/E/2023.
Previdenza
Contributi Enasarco: aggiornati minimali e massimali per il 2024
Pur restando invariate – rispetto all’anno 2023 – le aliquote contributive, dal 1° gennaio 2024 sono modificati i minimali e i massimali di reddito per la contribuzione del Fondo Previdenza e del Fondo Assistenza.
Per gli agenti monomandatari il minimale è fissato in 1.002 euro mentre il massimale a 44.727 euro; per gli agenti plurimandatari, gli importi sono stabiliti, rispettivamente, in 502 euro e 29.818 euro.
Previdenza
Gestione artigiani e commercianti: aliquote contributive 2024
Vengono aggiornati, tenendo conto della variazione dell’Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2024 da artigiani e commercianti.
Il reddito minimo da utilizzare ai fini del versamento del contributo (cd. contributo dovuto sul minimale) ammonta a 18.415 euro, a cui si applicano le seguenti aliquote contributive: 24% per gli artigiani e 24,48% per i commercianti. Queste aliquote si applicano ai titolari di qualunque età e ai coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni. Il contributo dovuto sul reddito minimale è, dunque, pari a 4.427,04 euro per gli artigiani e a 4.415,43 euro per i commercianti (importi che includono 7,44 euro di contributo per la maternità).
Per i redditi superiori a 55.008,00 euro annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter, Dl 19 settembre 1992, n. 384, aggiunto – quale acconto – al contributo dovuto sul minimale.
Le medesime percentuali si applicano sul reddito eccedente il minimale (si ricorda che la contribuzione è dovuta sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2024; cfr. circolari 12 giugno 2003, n. 102; 17 febbraio 2021, n. 29; 10 giugno 2021, n. 84), nel limite di un massimale di reddito pari a 91.680 euro (119.650 euro per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, ai sensi dell’articolo 2, comma 18, legge 8 agosto 1995, n. 335).
Restano invariati i termini di pagamento degli importi dovuti: 16 maggio 2024, 20 agosto 2024, 18 novembre 2024 e 17 febbraio 2025.
Previdenza
Previdenza complementare: deducibilità per il lavoratore di prima occupazione
Viene qualificata la figura del «lavoratore di prima occupazione» ai fini della deduzione dei contributi di previdenza complementare ai sensi dell’articolo 8, comma 6, Dlgs 252/2005. Detti soggetti, per i primi cinque anni di adesione alla forma pensionistica complementare, possono godere di un plafond di deducibilità ulteriore rispetto a quello previsto per gli altri soggetti. I lavoratori di prima occupazione possono godere di un limite di deducibilità fino a un massimo di 7.746,86 euro annui, per prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 (a mente del comma 6 citato), mentre per gli altri soggetti il limite è fissato in 5.164,57 euro (articolo 8, comma 4, Dlgs 252/2005).
La disposizione ha l’intento di agevolare i soggetti di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, hanno effettuato versamenti per un importo inferiore al plafond di 5.164,57 euro, permettendo loro di costituirsi un’adeguata prestazione pensionistica complementare (circolare 70/E/2007). In sostanza, questi soggetti conservano l’importo residuo delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e utilizzano il plafond così accumulato entro i venti anni successivi (risoluzione 131/E/2011). In pratica, la disciplina di favore istituisce una prima fase in cui, in ciascuno dei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, la differenza tra l’importo dei contributi versati e il limite annuale di 5.164,57 euro non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un ulteriore plafond di deducibilità, da utilizzare entro i venti anni successivi. Nella seconda fase, poi, il plafond così accumulato può essere utilizzato, a partire dal sesto anno e fino al venticinquesimo anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati a forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di 5.164,57 euro e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui (per il totale massimo, quindi, di 7.746,86 euro).
Il caso esaminato dalla Risposta in commento riguarda un lavoratore che, prima di iscriversi nel 2023 ad una forma di previdenza complementare in Italia, aveva aderito ad un medesimo fondo in Austria qualche anno prima. Nello specifico, l’istante nel 2013 aveva sottoscritto un contratto in Italia come lavoratore subordinato per la durata di 3 settimane, durante le quali ha versato contributi per la previdenza obbligatoria all’Inps senza aderire ad alcuna posizione di previdenza complementare, dal 2013 al 2018 non ha svolto attività lavorativa, mentre dal 2018 al 2023 ha lavorato in Austria per 5 anni come lavoratore subordinato, iscrivendosi all’Aire, versando i contributi di previdenza obbligatoria e aderendo a una forma di previdenza complementare austriaca, per poi, infine, cominciare a lavorare in Italia dal 1° giugno 2023 come lavoratore subordinato, aderendo a un fondo di previdenza complementare in Italia.
Secondo l’agenzia, ai fini dell’applicazione della deducibilità dei contributi di previdenza complementare, si considerano «lavoratori di prima occupazione» coloro che non risultano essere titolari di una posizione contributiva aperta presso un ente di previdenza obbligatoria al 31 dicembre 2006 (data di entrata in vigore del Dlgs 252/2005). Inoltre, l’adesione alla previdenza complementare dev’essere riferita a forme di previdenza complementare che consentono la deducibilità dei contributi versati ai fini della determinazione del reddito soggetto a tassazione in Italia (cfr. l’articolo 10, comma 1, lettera e-bis) del Tuir che permette la deducibilità dal reddito complessivo, fino a concorrenza dello stesso, dei «contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto (…)»).
Infine, è presupposto necessario che il lavoratore sia residente fiscalmente in Italia al momento del versamento dei contributi oggetto di deduzione. Pertanto, il contribuente istante, qualora sia soddisfatto il requisito della residenza (al momento del versamento dei contributi oggetto di deduzione), può essere qualificato come lavoratore di prima occupazione ed usufruire della relativa deducibilità.
Fiscalità internazionale
Comune di Campione d’Italia: riduzione forfetaria del cambio per i redditi dei residenti
L’articolo 188-bis, commi 1 e 2 del Tuir fissa una riduzione forfetaria del 30% del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia, di lavoro autonomo dei professionisti e con studi nello stesso Comune, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso Comune e/o in Svizzera, e anche ai redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e dalle società ed enti di cui all’articolo 73 del Tuir, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, prodotti nel territorio del medesimo Comune (e/o in Svizzera) in franchi svizzeri.
L’articolo 1, comma 632, legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014) ha disposto – a seguito delle modifiche operate dall’articolo 129-bis, comma 2, Dl 34/2020 – che la riduzione forfetaria sia maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, Franco svizzero ed Euro. Tale riduzione non può, comunque, arrivare a quote inferiori al 30%.
Le medie annuali dei cambi del franco svizzero in euro, comunicati dalla Banca d’Italia, sono pari per il 2022 a 1,0047 e per il 2023 a 0,9718. La media annuale del cambio del franco svizzero in euro per il 2023 ha registrato una riduzione dello 0,0329 rispetto alla media annuale del 2022, che corrisponde a uno scostamento percentuale medio annuale registrato tra le valute pari a -3,27%. La riduzione del numero medio annuale di franchi svizzeri necessari per acquistare un euro, concretizzando un aumento del reddito in euro derivante dalla rivalutazione del franco svizzero, comporta una maggiorazione percentuale della riduzione forfetaria. Pertanto, con il provvedimento in esame, emanato su parere conforme della Banca d’Italia pervenuto con nota 6 febbraio 2024, n. 238275, viene determinata nel 33,27% la riduzione forfetaria del cambio.


