La domanda
Un’attività stagionale (stabilimento balneare) esercita la propria attività dal 15 aprile al 15 settembre, certificando i corrispettivi mediante un registratore telematico detenuto in proprietà. Alla sospensione dell’attività (16 settembre 2026) l’Rt viene disattivato (cambio stato: disattivato). Il dispositivo verrà riattivato, passando allo stato “in servizio” all’inizio della stagione balneare successiva (15 aprile 2027). Ai fini dell’obbligo di collegamento Rt/Pos, il contribuente, che ha regolarmente effettuato l’abbinamento alla data del 15 aprile 2026, ritiene di non dover comunicare né la chiusura del collegamento del 15 settembre 2026 né la riapertura collegamento del 15 aprile 2027 poiché la convenzione in essere con l’acquirer (banca o istituto finanziario) rimane a tutti gli effetti valida pur essendo collegata a un Rt, temporaneamente disattivato, che non trasmetterà dati da settembre ad aprile. Qualora, invece, l’Rt non fosse di proprietà ma detenuto in noleggio la sua restituzione a fine contratto al fornitore richiederebbe anche la comunicazione di chiusura del collegamento Rt/Pos. È corretta questa interpretazione?
P. B. - Riccione
Si condivide l'interpretazione descritta. L'obbligo di collegamento telematico tra gli strumenti di pagamento elettronico e i registratori telematici, introdotto dalla legge 207 del 2024 (legge di Bilancio 2025) e attuato dal provvedimento dell’agenzia delle Entrate 31 ottobre 2025, n. 424470 prevede un abbinamento di tipo logico e amministrativo che deve essere gestito sul portale fatture e corrispettivi. Nel caso dello stabilimento balneare, la sospensione dell’attività alla chiusura della stagione...



