Nel caso in cui la cartella oggetto di rottamazione sia diversa da quella originariamente impugnata, perché emessa a seguito delle vicende processuali, e non risulti in atti il collegamento tra le due cartelle, la rinuncia agli atti del giudizio non determina l’automatica compensazione delle spese ma richiede l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale. Questa la singolare conclusione dell’ordinanza 27981 depositata ieri dalla Cassazione.

Il caso

Il contribuente aveva impugnato una cartella derivante...

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