Sul Foglio Federale della Confederazione Elvetica (l’omologo della Gazzetta Ufficiale italiana) è apparsa ieri la Comunicazione dell’Autorità Federale delle Contribuzioni quanto alla richiesta pervenuta dalla Guardia di finanza, Ufficio Cooperazione Internazionale, dell’elenco dei contribuenti italiani che nel periodo dall’entrata in vigore della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera emendata nell’articolo 26 (23 febbraio 2015) al 31 dicembre 2017 avessero ancora intrattenuto con Credit Suisse conti o relazioni, anche sotto forma di polizze assicurative, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.

Secondo l’interpretazione offerta dalla stessa autorità di Berna, la pubblicazione ha la funzione di allertare i soggetti che ancora non avessero ricevuto alcuna comunicazione dalla banca per aver cambiato il proprio indirizzo anagrafico o per qualsiasi altra ragione, della disponibilità di un termine di soli 20 giorni per eleggere domicilio in Svizzera per ricevere le comunicazioni in merito al procedimento che li riguarda. Lo stesso termine si applica anche agli eredi del contribuente che anch’essi non abbiano ancora ricevuto alcuna comunicazione.

La procedura seguita dalle autorità fiscali svizzere è in linea con il loro diritto interno applicabile nei procedimenti di scambio di informazioni amministrative in forza della legge 28 settembre 2012 (cosiddetta Laaf) la quale prevede che il contribuente dell’altro Stato interessato dal procedimento debba sempre ricevere la comunicazione delle indagini a suo carico all’ultimo indirizzo noto o, in assenza, con pubblicazione sul Foglio Federale.
L’attività relativa agli scambi di informazione non è pertanto sospesa in assenza, negli altri ordinamenti e, in particolare, in quello elvetico, di provvedimenti analoghi alle disposizioni di diritto italiano che, per quanto in modo non sempre chiarissimo, hanno previsto il rinvio di termini amministrativi e/o processuali.

Per la verità, avuto riguardo al tema di cui ci stiamo occupando, un’attenta analisi del dato normativo del Dl 18/2020 porta a concludere che non solo le attività sul versante svizzero ma anche quelle sul versante italiano non risultano automaticamente sospese. Tanto è vero che il Comando generale della Guardia di finanza ha ritenuto di emanare la circolare 11 marzo 2020, n. 73943 nella quale la sospensione «delle verifiche, dei controlli fiscali e in materia di lavoro», fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza, può essere disposta solo previa «intesa con i contribuenti interessati».

Il contesto normativo (decreto-legge e innumerevoli norme di dettaglio) fa a nostro avviso intendere che, in principio, le attività di indagine non sono sospese se non nei casi in cui le modalità di esecuzione richiedano accessi presso il contribuente o terzi che possano mettere a rischio la incolumità delle persone (militari e cittadini) in violazione delle disposizioni generali volte a scongiurare l’aggravarsi dello stato di conclamata pandemia. In altre parole, non sono sospese le attività di indagine “a tavolino”.

Tornando al tema delle procedure di scambio di informazioni, le modalità con le quali vengono concretamente realizzate sono tali da non richiedere particolari deviazioni dalle disposizioni ordinarie in forza della emergenza epidemiologica. Tutto si svolge, dapprima, con scambi pressoché integralmente epistolari tra autorità e successivamente con procedimenti che nella fase amministrativa non richiedono alcun particolare contatto tra individui. Le autorità elvetiche sono infatti da tempo attrezzate con supporti digitali.

Il problema potrebbe manifestarsi piuttosto laddove il contribuente intenda adire il Tribunale Amministrativo e, in seconda istanza, il Tribunale Federale per non aver ottenuto alcun provvedimento conforme alle proprie istanze dall’autorità amministrativa elvetica.
La necessità dei contribuenti di correre ad eleggere domicilio per le comunicazioni dell’autorità svizzera come è già accaduto nell’estate 2019 per la richiesta raggruppata su Ubs e successivamente per la richiesta sulle relazioni presso Bsi si ripresenta in questo momento drammatico; l’ amara sorpresa sarà poi che il conto del “ravvedimento operoso” necessario per sanare le violazioni commesse si rivelerà più salato in ragione della proroga di ulteriori due anni dei termini di decadenza per gli accertamenti che sarebbero scaduti il 31 dicembre 2020 prevista dal comma 4 dell’articolo 67 del decreto legge.

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