Controlli e liti

Lista dei nomi dalla Svizzera: avvisi in arrivo all’esame dei giudici

Gli avvisi emessi in base alla lista di nomi proveniente dalla Svizzera difficilmente supereranno il vaglio del giudice

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di Maurizio Reggi

Gli avvisi di accertamento che saranno emessi dall’agenzia delle Entrate in base alla lista di nomi proveniente dalla Svizzera (si veda Il Sole 24 Ore del 14 e 19 dicembre 2019 nonché del 4 gennaio 2020) difficilmente supereranno il vaglio del giudice tributario. Si tratta dei residenti in Italia che dal 2015 al 2017 hanno detenuto, presso intermediari elvetici, disponibilità finanziarie senza provare di essere in regola con gli adempimenti fiscali italiani. Dalla lista saranno escluse le disponibilità finanziarie già segnalate con precedenti scambi di informazioni oppure quelle che sono state tassate nel luogo di detenzione in base a precedenti accordi bilaterali, che sono state indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi o che sono state regolarizzate grazie a condono, voluntary disclosure, ravvedimento, e così via.

Gli accertamenti potrebbero colpire coloro che non hanno aderito alla voluntary disclosure. Tale istituto consentiva di regolarizzare le violazioni commesse dal 2010 in poi, pagando tutte le imposte, gli interessi e godendo di uno sconto sulle sanzioni mentre, per le violazioni effettuate antecedentemente, si beneficiava della totale esenzione se la banca elvetica fosse stata autorizzata a comunicare le informazioni all’Italia. Di conseguenza, per chi avesse costituito diponibilità estere dal il 1° gennaio 2010 senza averle dichiarate, il costo della voluntary disclosure sarebbe risultato particolarmente oneroso. Molti soggetti, trovandosi in questa situazione, invece che aderire alla voluntary disclosure, hanno iniziato ad indicare le disponibilità estere nei quadri RW presentati dal 2015 in poi (relativi agli anni dal 2014 in avanti) e hanno pagato le sole imposte derivanti dagli eventuali rendimenti. Ne risulta che oggi sono in regola, a partire dal 2014, per i redditi e, dal 2015, per il quadro RW. Premesso che i loro nomi non verranno inseriti nella lista avendo presentato i quadri RW, essi non potranno subire accertamenti neppure per gli anni antecedenti.

I redditi non dichiarati fino al 2013, infatti, erano accertabili entro il 31 dicembre 2018 ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del Dpr 600/73 vigente all’epoca, mentre le sanzioni per omessa compilazione del quadro RW da presentare nel 2014, erano irrogabili fino al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del Dlgs 471/97. Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del Dl 78/2009, che consentirebbe di colpire anche gli anni anteriori, è inapplicabile secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella causa C-317/15. Ai sensi dell’articolo 63 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, infatti, «sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi» e il maggior termine di accertamento previsto per le disponibilità finanziarie detenute in Paesi anche extra Ue configura una restrizione non ammissibile alla libera circolazione dei capitali.

La pronuncia ha avuto ad oggetto una disposizione olandese, analoga a quella italiana, che in quel caso è stata salvata dalla Corte poiché entrata in vigore nel 1991. Ai sensi dell’articolo 64 del Tfue, infatti, resta «impregiudicata l’applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993». La norma italiana, invece, è entrata in vigore nel 2009 per cui il raddoppio dei termini non può essere applicato.
Riguardo alle pene previste dal Dlgs 74/2000 per i reati commessi fino al 2014 (relativi ai redditi del 2013) esse si prescrivono nel 2022 e, in caso di interruzione della prescrizione, nel 2024 in quanto, per il principio del favor rei, non si applicano le norme intervenute successivamente. La confisca si applica ai reati commessi dal 22 ottobre 2015. Il reato di autoriciclaggio colpisce le condotte poste in essere dal 1° gennaio 2015 e, secondo la valutazione del giudice, potrebbe essere escluso in caso di presentazione dei quadri RW che impedirebbero il concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto.

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