Contabilità

Il Mise: ripianamento entro cinque anni solo per le perdite 2020

Escluse le passività maturate nel 2019 con un’interpretazione restrittiva del Dl Liquidità alla luce della manovra

immagine non disponibile

di Angelo Busani

Le perdite che il legislatore osserva (nell’articolo 6 del Dl 23/2020) al fine di consentirne il congelamento e il rinvio dei provvedimenti inerenti al loro ripianamento sono solo quelle maturate nel 2020 e non quelle maturate nel 2019; inoltre, la normativa che sospende le norme che impongono l’adozione di provvedimenti in ordine alle perdite non impedisce che le società interessate dalle perdite adottino immediatamente decisioni di ripianamento o di scioglimento.

È quanto ritiene il ministero dello Sviluppo economico nella circolare n. 26890 del 29 gennaio 2021 in relazione a un quesito formulato nel vigore del previgente testo dell’articolo 6 del Sl 23/2020 e che ottiene risposta quando la norma in questione è stata radicalmente modificata dall’articolo 1, comma 266 delle legge 178/2020 (recante il bilancio dello Stato del 2021).

Il Mise afferma dunque che il nuovo articolo 6, Dl 23/2020, induce a ritenere che il testo previgente del medesimo articolo 6 si riferisse alle sole perdite maturate nel 2020 e non anche alle perdite maturate nell’esercizio precedente e accertate in bilanci approvati dopo il 9 aprile 2020 (data di entrata in viogre del dl 23/20202). Come noto, nel vigore del previgente testo dell’articolo 6 del dl 23/2020 l’opinione prevalente si era espressa nel senso di ritenere la normativa emergenziale riferita anche alle perdite del 2019.

La lettura del Mise appare francamente troppo restrittiva, alla luce della predetta opinione prevalente maturata nel vigore del previgente testo dell’articolo 6 del del 23/2020. In effetti, se si è raggiunta la convinzione che la normativa emergenziale debba concernere sia le perdite maturate durante l’epidemia, sia le difficoltà finanziarie verificatesi nel corso dell’epidemia in ordine al ripianamento delle perdite maturate ante epidemia, appare eccessivo oggi cancellare del tutto questo ragionamento e lasciare le perdite del 2019 prive di ogni tutela, quando, fino al 31 dicembre scorso, si ritenevano protette dalla normativa emergenziale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©