La domanda

La nostra società ha ricevuto una fattura da una società giapponese, non identificata e senza stabile organizzazione in Italia, per l’addebito di una penale relativa a prodotti difettosi da noi venduti alla società giapponese. A nostro avviso, a fronte di tale penale, non è obbligatorio emettere autofattura ex articolo 17, Dpr 633/72 in quanto la penale è operazione esclusa da Iva ex articolo 15, Dpr 633/72 e pertanto senza obbligo di autofatturazione. Posto che l'importo della penale è inferiore a 5.000 euro non siamo nemmeno obbligati alla comunicazione allo Sdi dell’operazione (ex esterometro) in quanto operazione estranea al campo Iva in Italia e di ammontare singolarmente inferiore al suddetto limite di importo. Si chiede conferma della correttezza di quanto precede.
R. D. - Reggio Emilia

Il pagamento di una somma a titolo di clausola penale non rileva ai fini Iva, a norma dell’articolo 15, comma 1, n. 1, del Dpr 633 del 1972 (Risoluzione 91/E/2004), e non si configura un obbligo di fattura. Ciò implica che anche nei rapporti con un soggetto non residente, non vi sia alcun obbligo di “autofatturazione”, nemmeno ai fini dell’esterometro. Al riguardo, si ricorda che l’obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere vale per le cessioni di beni e le prestazioni di ...

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