Secondo l’Oic 21, paragrafo 58, il dividendo va rilevato come provento finanziario «indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione»; aderendo al precetto del principio contabile, quindi, anche le somme corrispondenti all’eventuale restituzione di apporti dei soci – ossia di distribuzione di riserve di capitale – dovrebbero essere iscritte nella voce «C15) Proventi da partecipazioni» del conto economico della società percipiente.

Tale modalità di rilevazione in bilancio, quale...

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