La mancanza del visto di conformità o l’irregolare apposizione da parte di un professionista non ancora iscritto nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati non pregiudica automaticamente la compensazione oltre soglia, se il credito è esistente e spettante.

A fornire questo interessante principio è la Corte di Cassazione con l’ordinanza 26020 depositata ieri.

L’Agenzia contestava a una srl l’indebita compensazione di crediti IVA e IRAP, per difetto del prescritto visto di conformità.

In particolare...

Riproduzione riservata Ⓒ