La domanda

Un avvocato in regime forfettario presenta, per l'anno 2020, una dichiarazione integrativa (a marzo 2023) inserendo unicamente oneri deducibili (contributi Cassa forense), in precedenza non inseriti, e non effettuando alcuna altra modifica alla dichiarazione originaria. A seguito della integrativa l’imposta sostitutiva dovuta, quadro LM, per effetto degli oneri deducibili, passa da 6.700 a 6.500, che il contribuente non ha versato. L'agenzia delle Entrate irroga una sanzione per dichiarazione infedele ai sensi dell’articolo 1, comma 2, Dlgs 471/97 calcolata sul debito che emerge dall’imposta sostitutiva quadro LM nella misura del 90%. È corretto ritenere, ai sensi del punto 3 della risoluzione 82/2020, che nessuna sanzione è dovuta per una dichiarazione integrativa interamente a favore del contribuente come quella indicata?
M. S. - Salerno

In risposta al quesito occorre affermare che la sanzione per dichiarazione infedele è mal applicata. La dichiarazione integrativa che inserisce solo oneri deducibili in precedenza omessi (contributi Cassa forense) è, infatti, per definizione un'integrativa a favore ex articolo 2, commi 8 e 8-bis, Dpr 322/1998: fa emergere un’imposta inferiore a quella originaria, non un maggior imponibile o un maggior debito occultato. La sanzione per infedele dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 2, Dlgs 471...

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