Servono tre comunicazioni diverse per gestire la cessione del superbonus in versione antisismica, risparmio energetico e lavori trainati. In attesa che si chiariscano tutti i dettagli della stretta sulle cessioni dei bonus edilizi ordinari, la risposta a interpello 784 pubblicata il 18 novembre spiega come deve essere gestita l’opzione per trasferire il 110% in caso di interventi combinati.

Il caso riguarda un contribuente che è l’unico proprietario di un edificio situato in zona di rischio sismico 3 e costituito da cinque unità immobiliari: tre abitazioni (categoria catastale A/3), un negozio (C/1) e un magazzino-cantina (C/2), non pertinenziale a nessuna delle altre quattro unità.

È una situazione in cui non è possibile intervenire sull’intero fabbricato, neppure dopo le aperture introdotte con la legge di Bilancio 2021, perché l’immobile interamente posseduto da una sola persona fisica è costituito da più di quattro unità “principali” (cioè non pertinenziali). Il proprietario, però, vuole fare dei lavori su una sola delle abitazioni con un intervento combinato che prevede:

- messa in sicurezza antisismica (con limite di spesa massima di 96mila euro; intervento trainante come da comma 4 dell’articolo 119);

- sostituzione dell’impianto termico (con limite di spesa di 30mila euro; intervento trainante come da comma 1);

- sostituzione degli infissi (con limite di spesa di 54.545 euro; intervento trainante come da comma 2).

L’agenzia delle Entrate ricorda che, quando si vuole intervenire su una singola unità inserita in un edificio più ampio, le due versioni del superbonus hanno presupposti diversi.

Per poter applicare il 110% in versione “eco” è necessario che l’unità sia dotata di accesso autonomo dall’esterno e sia «funzionalmente indipendente» (cioè abbia almeno tre impianti di proprietà esclusiva su questi quattro: riscaldamento; energia elettrica; gas; approvvigionamento idrico).

Per il 110% in versione “sisma”, invece, bisogna fare riferimento al concetto di «unità strutturale», così come individuata dalla Norme tecniche per le costruzioni (parere n. 1156 del 2 febbraio 2021 della Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del decreto ministeriale 58/2017). La stessa Commissione ha inoltre ricordato che, a certe condizioni, sono agevolati dal sismabonus del 110% anche gli “interventi di riparazione o locali”, di cui al punto 8.4 del decreto ministeriale 17 gennaio 2018, che ha aggiornato le norme tecniche per le costruzioni» (parere n. 3600 del 7 aprile 2021).

Tutto ciò premesso, le Entrate affermano poi che il contribuente dovrà inviare tre distinti moduli di comunicazione, per rendere nota al Fisco l’opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura, «ossia un modulo diverso per ogni intervento che verrà realizzato», come si legge nella risposta.

Una soluzione, continua l’Agenzia, avvalorata «dalle istruzioni alla compilazione del relativo modulo che, alla luce del contenuto del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020 (e successive modificazioni), prevedono espressamente che, nel campo “Tipologia intervento”, il contribuente indichi il codice identificativo dell’intervento per il quale si effettua la comunicazione (distinguendo, in particolare, tra interventi su parti comuni e su singole unità immobiliari e, nello specifico, tra “interventi di efficienza energetica”, “interventi antisismici in zona sismica 1, 2 e 3” ed “altri interventi”)».

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