La domanda
A seguito del Dm 8 agosto 2025 e della relativa relazione illustrativa, viene stabilito che tutto l’utile 2024 accantonato nelle varie riserve viene considerato idoneo al rispetto del raggiungimento della quota di 80% di utile accantonato per l’ottenimento dell’Ires premiale. Viene anche stabilito che il limite minimo degli investimenti rilevanti deve essere almeno pari al 30% dell’utile accantonato (oltre al confronto delle altre condizioni). Il risultato è che soggetti che prima del decreto avevano deliberato l’accantonamento dell’80% ad apposita riserva e distribuito il 20% si trovano ora a dover fare investimenti minimi pari al 30% dell’80% dell’utile. Soggetti che, invece, hanno accantonato a riserva straordinaria il restante 20% dell’utile dovranno fare investimenti minimi pari al 30% del 100% dell’utile. Ma l’Ires premiale non doveva favorire la patrimonializzazione? Non è un controsenso una norma di questo tipo tra l’altro emanata successivamente alla delibera di approvazione del bilancio? Un’impostazione di questo tipo causa una disparità di trattamento tra chi ha distribuito il 20% dei dividendi e chi li ha mantenuti invece in azienda pur non volendoli vincolare.
C. B. - Como
Il Dm 8 agosto 2025 ha previsto all’articolo 4 che la riduzione dell’aliquota Ires (dal 24% al 20%) spetta ai soggetti Ires, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
1) una quota non inferiore all’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;
2) un ammontare non inferiore al 30% dell’utile...



